Il 13 agosto 2014 è entrato in vigore l’obbligo di copertura assicurativa per tutto il personale sanitario. Lo prevede l’art. 44, del decreto del fare.
I medici dovranno rendere noto ai propri assistiti il nominativo della compagnia di assicurazione e i massimali di copertura. Quindi i medici del lavoro lo comunicheranno alle proprie aziende e/o lo inseriranno nei nuovi contratti.
Orbene questa disciplina, ovviamente, non è arrivata, lasciando quindi tutto nelle mani della compagnie di assicurazioni che, in assenza di regole, dispongono di una leccornia: una polizza assicurativa obbligatoria per legge alle condizioni economiche e contrattuali stabilite dalla parte interessata.
Questo ha significato coperture assicurative che schizzano a valori doppi o tripli rispetto al passato.
Chi aveva una vecchia polizza si è visto recapitare la lettera di disdetta e la proposta di sottoscrivere la stessa polizza al prezzo raddoppiato con la simpatica frase di accompagnamento che suona più di derisione che di stima “per premetterLe di stipulare una nuova polizza più consona alla Sua figura professionale”.
Se poi consideriamo i rischi professionali di un medico del lavoro che sono limitati a
1) risarcimento del danno a seguito di un giudizio di idoneità incongruo che poi abbia generato un danno economico e/o biologico (meno frequente) al lavoratore
2) copertura legale per contenziosi con i lavoratori
3) danni da vaccinazioni (per chi le effettua direttamente)
appaiono incongrue polizze da 800-1000 euro l’anno soprattutto in questo momento economico in cui i medici del lavoro sono i primi a risentire delle conseguenze della crisi economica.
ma ASSIMEDICI ha introdotto misure per istituire un fondo che supporterà i professionisti sanitari nel pagamento dei premi assicurativi: vedi comunicato
MEDICI del LAVORO: ora devono mostrare l’Assicurazione
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Riferimenti di legge di questa news:
La Legge 7 agosto 2012 n. 132, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 186 del 10 agosto 2012, converte in Legge il Decreto Legge 28 giugno 2012 n. 89 che prevede l’aggiunta all’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni, dopo il comma 5, la proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo al 13 agosto 2013 (poi ulteriormente prorogata al 13 agosto 2014) e comunque non oltre l’entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilita’ civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie
obbligo di copertura assicurativa per tutto il personale sanitario. Lo prevede l’art. 44, comma 4-quater del Decreto legge del 21 giugno 2013, n. 69 (decreto del fare) pubblicato in G.U. 20 agosto 2013, n. 194) e art. 33 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214.