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Scadeva il 30 settembre il termine per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal Regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, per dare comunicazione delle quantità detenute ai Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo il formato di cui all’allegato I del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa Europea”
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Sostanze OZONO LESIVE : obbligo di comunicazione per sistemi antincendio
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