Modifica all’art 88 del D.L. 81

Tempo di lettura: < 1 minuto

Legge 29 luglio 2015 , n. 115: Modifiche Art. 88 D. Lgs. 81/2008

LEGGE 29 luglio 2015 , n. 115.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014.

…omisss…

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICA SOCIALE
Art. 16.
Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.
Caso EU Pilot 6155/14/EMPL

1. La lettera g -bis ) del comma 2 dell’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«g -bis ) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X».

______________________

TUS – Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Articolo 88 – Campo di applicazione

…..

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI.
Entrata in vigore il 18 Agosto 2015

fonte: CERTIFICO

Lascia un commento

Invia messaggio
Ciao,
come possiamo aiutarti ?
Call Now Button