TERZO RESPONSABILE : requisiti e adempimenti

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Requisiti e adempimenti del Terzo responsabile: Il terzo responsabile deve appartenere ad un’impresa iscritta alla CCIAA o all’Albo degli Artigiani, ai sensi del D.M. 37/08, e abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche alla lettera e) (impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell’art. 1 comma 2 del citato decreto.

Ferma restando la normativa in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve possedere la certificazione di operare in regime di garanzia della qualità, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, 

D.Lgs 152/2006 Art. 287 (Abilitazione alla conduzione)
Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall’Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell’esame finale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Presso ciascun Ispettorato provinciale del lavoro è compilato e aggiornato un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, la cui copia è tenuta anche presso l’autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Il terzo responsabile è tenuto a:
– trasmettere all’Ente locale Competente la propria nomina di assunzione di responsabilità sottoscritta nell’arco di un mese solare, entro e non oltre la fine del mese successivo;
– comunicare allente competente, con la medesima tempistica sopra indicata, le eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonchè eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell’impianto, utilizzando i modelli predisposti dalla legge stessa .

Tali comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all’ente competente

L’assunzione di responsabilità da parte di un terzo dovrà essere riportata anche al punto 3 del libretto di impianto o di centrale.


Il terzo responsabile deve inoltre:
– rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore, salvo per gli impianti termici individuali;
– rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione dell’impianto e le temperature di esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore, salvo per gli impianti termici individuali;
– inviare la dichiarazione di avvenuta manutenzione all’ente competente.
L’assunzione dell’incarico come terzo responsabile è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia del medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto servizio energia.


L’inosservanza dell’obbligo di invio della comunicazione di nomina come terzo responsabile è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria 

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D.P.R. 412/93 integrato con 551/99
D.Lgs 152/2006 Art. 287 (Abilitazione alla conduzione)

FONTE: UNIONE INDUSTRIALI 



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