Ferma restando la normativa in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve possedere la certificazione di operare in regime di garanzia della qualità, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001,
Il terzo responsabile è tenuto a:
– trasmettere all’Ente locale Competente la propria nomina di assunzione di responsabilità sottoscritta nell’arco di un mese solare, entro e non oltre la fine del mese successivo;
– comunicare all‘ente competente, con la medesima tempistica sopra indicata, le eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonchè eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell’impianto, utilizzando i modelli predisposti dalla legge stessa .
Tali comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all’ente competente
L’assunzione di responsabilità da parte di un terzo dovrà essere riportata anche al punto 3 del libretto di impianto o di centrale.
Il terzo responsabile deve inoltre:
– rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore, salvo per gli impianti termici individuali;
– rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione dell’impianto e le temperature di esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore, salvo per gli impianti termici individuali;
– inviare la dichiarazione di avvenuta manutenzione all’ente competente.
L’assunzione dell’incarico come terzo responsabile è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia del medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto servizio energia.
L’inosservanza dell’obbligo di invio della comunicazione di nomina come terzo responsabile è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
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D.P.R. 412/93 integrato con 551/99
D.Lgs 152/2006 Art. 287 (Abilitazione alla conduzione)
FONTE: UNIONE INDUSTRIALI