Trasporto di amianto – Disposizione speciale 168
ADR – Disposizione speciale 168 – Amianto.
L’amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre di amianto respirabili, non è sottoposto alle disposizioni dell’ADR. Gli oggetti manufatti che contengono amianto e che non soddisfano questa disposizione non sono sottoposti alla’ADR, se sono imballati in modo tale che, durante il trasporto non possano liberarsi quantità pericolose di fibre di amianto respirabili.
vedi anche circolare ADR ITALY
ADR 2015 NOVITA’ MOVIMENTAZIONE /TRASPORTO AMIANTO – ETERNIT – LANE MINERALI