Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla:
– valutazione dei rischi
– programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
– predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,
– attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza)
– organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro
– attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale
– Sottoscrive il documento di valutazione dei rischi
– Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria
2. CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
– Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
– La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
– La cartella va compilata con i dati contenuti nell’all. 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale, i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt. 186 “rischi fisici”e 230 “agenti chimici” del D.Lgs 81/08)
– Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale
– Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, coppia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima
– L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.
3. INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI E RIUNIONE PERIODICA
– Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti
– Fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
– Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria
– Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione a cui partecipa il medico competente, ove nominato
– Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
– Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
– L’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione del documento di valutazione dei rischi
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
– nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6)
– qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
– Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati La sorveglianza sanitaria comprende:
– visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
– visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
– visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
– visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; ? visita medica preventiva in fase preassuntiva
– visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di saluta di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica
– Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39 comma 3 D.Lgs. 81/08
– Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
– Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici i indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuti necessari dal medico competente
– Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento, le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti – Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, secondo i requisiti minimi contenuti nell’allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53
– Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica idoneità:
– idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
– inidoneità temporanea
– inidoneità permanente
– Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro
– Nei casi di espressione di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità
6. RICORSO ALL’ORGANO DI VIGILANZA
– Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso
7. TRASMISSIONE DEI DATI ALLO SPISAL E ALL’ISPESL
– Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B.
8. LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
– I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro, nel quale è riportata l’attività svolta, l’agente cancerogeno e i livelli di esposizione, ove è possibile. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente.
– In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro, invia all’ISPESL, tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno.