Rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima.
Il rischio chimico non ha periodicità. art. 181, comma 2, DLgs 81/2008.
2 anni
STRESS LAVORO CORRELATO: Ripetere aggiornamento della valutazione secondo quanto disposto dall’art.29 del d.lgs 81/08 s.m.i., o comunque entro un periodo di tempo non superiore ai due anni.
E’ bene considerare che tutta la documentazione di valutazione dei rischi deve essere rivista sempre nelle seguenti occasioni:
– modifica del processo produttivo o del lay-out (con introduzione di nuove lavorazioni)
– intorduzione di nuovi macchina o attrezzature
– introduzione di nuove sostanze o preparati chimici
– trasferimento dell’unità produttiva
In genere, se dopo 3 anni non è accaduto nulla di quanto sopra, sarebbe bene dare evidenza di un’analisi della situazione attuale con l’eventuale emissione con nuova revisione del DVR
Giusto per dimostrare, quanto meno, che il RSPP mantiene la presa sugli aspetti della sicurezza.