Manutenzione e Controllo degli impianti termici – D.P.R. 74/2013

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Regolamento in materia di esercizio, conduzione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva DPR 74/2013
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Il Dpr 74/2013, ha concluso il recepimento della direttiva 2002/91/CE riscrivendo le regole inerenti “l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione” degli impianti termici degli edifici, ed in particolare estendendole anche ad altre tipologie (come ad esempio i condizionatori d’aria) dopo l’avvio da parte della commissione europea di una procedura di infrazione a nostro carico con richiesta di condanna alla Corte di giustizia europea.
La normativa di riferimento rimane il D.lgs. 192/2005 che con il DL 63/2013 è stato grandemente modificato, riscrivendo tra l’altro la definizione degli impianti termici.
Questi sono gli impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, compresi gli impianti individuali di riscaldamento. Le stufe e i caminetti sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali per unità abitativa è maggiore di 5 kW.
Viene trasferita nel nuovo decreto la norma relativa alle temperature massime degli ambienti nelle unità immobiliari e ai limiti di esercizio degli impianti, prima contenuta nel Dpr 412/93.
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione degli impianti termici nonché il rispetto di tutte le leggi in materia gravano sul “responsabile dell’impianto”, cioè sul proprietario, chi occupa l’unità immobiliare dove questo si trova, oppure è l’amministratore nel caso di impianti condominiali.
Il soggetto responsabile deve mantenere in esercizio l’impianto e provvedere affinché’ siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo quanto prevede la legge. Se ciò non avviene è passibile di una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Può essere nominato un “Terzo Responsabile”, ma qui cambiano un po’ le regole rispetto al passato.
La delega  al  terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In caso di impianti non conformi non si può fare la delega salvo che nell’atto di delega sia conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. (nota: comunicare termine lavori entro cinque giorni lavorativi).
In caso di interventi va usata la forma scritta e c’è l’obbligo di risposta entro 10 giorni. In caso contrario decade la delega.
Il terzo responsabile deve comunicare alla Regione o l’organismo delegato entro 10 gg la delega, mentre entro 2 gg la revoca, rinuncia o i cambi di titolarità impianto.
Gli impianti avranno il Libretto di impianto per la climatizzazione. La norma dice inoltre che i modelli del libretti di impianto e dei rapporti di efficienza energetica verranno redatti con decreto entro il 1° luglio 2013, anche se ad oggi nulla ancora si vede.
Il Responsabile, chiunque esso sia, deve mantenere aggiornato il “Libretto di impianto per la climatizzazione”.
FONTE: informaimpresa

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