Art. 1.
1. Il comma 2 dell’articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dai seguenti:
« 2. Ai fini della individuazione del medico competente, il datore di lavoro si rivolge all’azienda sanitaria competente territorialmente, la quale provvede alla designazione nell’ambito degli elenchi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, attingendo dall’albo specialistico ambulatoriale tenuto presso la medesima azienda sanitaria locale.
2-bis. Il medico competente risponde del proprio operato all’azienda sanitaria competente territorialmente.
2-ter. Gli oneri per le prestazioni assolte dal medico competente sono determinati dall’azienda sanitaria competente territorialmente e sono integralmente posti a carico datore di lavoro ».