Infortuni sul lavoro e responsabilità del committente per qualunque tipologia di lavoratore e per ogni rischio generico: quadro normativo e sentenze di Cassazione
In caso di infortunio sul lavoro il committente è sempre responsabile dei rischi generici: è quanto ricorda la Cassazione (sentenza n. 35534 del 25 agosto 2015), che lo svincola invece qualora le precauzioni richiedano specifiche competenze legate allo svolgimento di determinate lavorazioni (procedure da seguire, uso di speciali tecniche o di determinate macchine).
Il caso trae origine da un pronunciamento della Corte d’Appello di Lecce, che aveva giudicato colpevole un committente di opere edili di contravvenzioni prevenzionistiche e conseguente infortunio mortale per colpa specifica, occorsa durante lavori su tetto di edificio con utilizzo di un braccio meccanico di sollevamento, venuto accidentalmente a contatto con i cavi dell’alta tensione.
Non essendosi attivato per il previo distacco dell’energia elettrica, l’evento veniva attribuito al committente, che però ricorreva in Cassazione lamentando la qualità di lavoratore autonomo del defunto (figura cui non si applicano le norme antinfortunistiche) e il rischio specifico da elettrocuzione (art. 7, co. 3 dlgs n. 626/1994) non imputabile al committente.
FONTE : PMI
Nel respingere il ricorso, la Cassazione ha ricordato che l’unitaria tutela del diritto alla salute, indivisibilmente operata dagli artt. 32 Cost., 2087 cod. civ. e 1, comma primo, legge 833/1978, impone i medesimi parametri di sicurezza stabiliti per i subordinati ancheper ogni tipo di lavoratore, assumendosene la garanzia (Sez. 4, n. 42465 del 09/07/2010 – dep. 01/12/2010, Angiulli, Rv. 248918).
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Inoltre, in quanto diretto esecutore dei lavori, il datore di lavoro doveva garantire la sicurezza nel luogo di lavoro anche ai soggetti che nell’impresa prestavano opera in via autonoma (Sez. 4, n. 13917 del 17/01/2008 – dep. 03/04/2008, Cigalotti, Rv. 239590). Tra l’altro, sempre secondo i giudici, l’obbligo di messa in sicurezza dell’area dei lavori si ponea prescindere dalla qualifica dei soggetti che vi operano: autonomi, subordinati, fornitori ecc.
Dunque, in tema di prevenzione infortuni, il committente non può esimersi dall’attivarsi per prevenire il rischio non specifico (cfr. Sez. 3, n. 12228 del 25/02/2015 – dep. 24/03/2015, Cicuto, Rv. 262757. caduta di operaio operante su lucernaio), quale rientra anche il contatto con linee elettriche soprastanti l’area di lavoro.