PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLA BONIFICA AMIANTO

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Sempre più caldo è l’argomento legato alla BONIFICA DELL’AMIANTO.

Visti i vantaggi dal punto di vista economico per lo smaltimento, previsti dal legislatore, le aziende che operano del settore sono in pieno lavoro e fermento

Con il presente articolo di riportano alla luce alcuni punti focali durante l’espletamento del servizio di rimozione e del processo stesso :

PRIMA DEL LAVORO 
RICHIEDERE prima dell’avvio del lavoro la relazione sullo stato di conservazione dell’amianto ( obblighi previsti da D.M. 64 del 1994 )

DURANTE IL LAVORO 
Registro esposti va compilato?

L’art. 260 del d.lgs 81/08 ha modificato le disposizione in materia di registro degli esposti. 
L’iscrizione nel registro ha di norma in carattere temporaneo in quanto il datore di lavoro deve perseguire l’obiettivo di evitare condizioni permanenti di esposizione superiori ai limiti . 
I lavoratori vengono iscritti nel registro quanto, nonostante le misure di prevenzione adottare e l’uso dei DPI, si verifica il superamento del livello espositivo all’interno del DPI pari ad  1/10 del valore limite ( 0,01 f/ml) ovvero quando si verificano esposizioni non prevedibili. IL registro è inviato in copia al servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL e all’ISPELS. Il modello di registro è quello stabilito dal Decreto del Ministero l. 155/2007 .
Dunque la risposta è  NO! 
si compila solo se i valori superano il valore limite.

Art. 260. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio 
1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all’articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione accerta che l’esposizione é stata superiore a quella prevista dall’articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all’articolo 240, li iscrive nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all’ISPESL. L’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l’obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all’articolo 251, comma 1, lettera b). 2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ISPESL copia dei documenti di cui al comma l. 3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’ISPESL per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. 4. L’ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione.
ADEMPIMENTI ANNUALI 
RELAZIONE ANNUALE UTILIZZO DIRETTO E INDIRETTO AMIANTO. Comunicazione alle USLL e alle REGIONI DI RIFERIMENTO 

Legge 257/2002 art. 9 comma 1
 Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell’impresa, una relazione che indichi: a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica; b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente

VEDI TESTI DI LEGGE ALLEGATI ALL’INTERNO DEL TESTO

SI RACCOMANDA ALLE AZIENDE CHE TRATTANO BONIFICA AMIANTO E’ RISCHIESTO DI AGGIORNARE ELENCO CONFOMITA’ LEGISLATIVA E TENERE LE REGISTRAZIONI DI QUANTO SOPRA 

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