Focus
Documento di raccordo tra il nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425 (Prodotto) ed il Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008 Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale DPI (Utilizzo), che è entrato in vigore il 20 Aprile 2016 e che si applica a decorrere dal 21 aprile 2018.
1. Requisiti dei DPI D.Lgs 81/08
All’art. 76 del Testo Unico, il legislatore elenca i requisiti dei DPI che devono essere conformi alle norme di cui al d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni e:
Il datore di lavoro, all’atto dell’acquisto dei DPI, deve verificare che vi sia disponibile la documentazione prevista per il dispositivo e precisamente:
– Marcatura CE;
– Nota informativa rilasciata dal produttore;
– Nota informativa rilasciata dal produttore;
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Al fine di comprendere che l’uso dei DPI rappresenta l’ultima misura di prevenzione adottabile, quando ovvero permane un rischio residuo, si riporta una illustrazione, comunemente a forma di triangolo, relativo alla gerarchia delle misure di prevenzione, utilizzato nell’industria come sistema per minimizzare o eliminare l’esposizione ai rischi.
2. DPI conformi Regolamento UE 2016/425
Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (menzionato nel D.Lgs. 81/2008) è il recepimento della Direttiva DPI 89/686/CEE, che è abrogata, a decorrere dal 21 aprile 2018, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 del nuovo Regolamento (UE) 2016/425.
Tale regolamento è entrato in vigore il 20 Aprile 2016, ma si applicherà a decorrere dalla predetta data di abrogazione della Direttiva 89/686/CEE, fatto salvo per le eccezioni rappresentate:
1) dagli articoli da 20 a 36 e dall’articolo 44 che si applicheranno a decorrere dal 21 ottobre 2016;
2) dall’articolo 45, paragrafo 1, che si applicherà a decorrere dal 21 marzo 2018.
In base al Nuovo Regolamento (UE) 2016/425 i DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni.
I fabbricanti, all’atto dell’immissione sul mercato dei DPI, garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II.
I fabbricanti:
– redigono la documentazione tecnica ed
– eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità.
– redigono la documentazione tecnica ed
– eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità.
Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti:
– redigono la dichiarazione di conformità UE a norma e
– appongono la marcatura CE.
– redigono la dichiarazione di conformità UE a norma e
– appongono la marcatura CE.
Fig. 4 Marcatura guanti EN 420
fonte: CERTIFICO