MUD – Obblighi di comunicazioni annuali di cui alla legge 70/94 per il 2017

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L’articolo 12 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 ha modificato il Decreto Legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, n. 101, stabilendo che, fino alla data del subentro nella gestione del Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonchè le relative sanzioni.

L’articolo 189 c.3 prevede che chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività
In assenza di modifiche di legge il MUD da presentare entro il 30 aprile 2017, sarà quello previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014, e successivamente confermato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015.
La presentazione del MUD avverrà quindi con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016. La scadenza è il 30 aprile: essendo un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento.
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 27 dicembre 2014 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2017, con riferimento all’anno 2016, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati:
  1. Comunicazione Rifiuti
    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
    • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
    • Si ricorda inoltre che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché’ i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
    • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
  3. Comunicazione Imballaggi
    • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
    • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
    • soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
    • soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
    • produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
Ricordiamo che, nel 2016, ISPRA ha predisposto istruzioni aggiuntive rispetto alla presentazione del MUD che sono tuttora valide

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