DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E MESSA IN ESERCIZIO
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Gli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche realizzati nei cantieri prevedono il rilascio di una Dichiarazione di Conformità a cura dell’installatore secondo quanto previsto dal D.M. 37/08 (che ha sostituito la L.46/90).
L’impresa installatrice deve dichiarare che l’impianto realizzato è conforme alla regola d’arte, che ha utilizzato componenti idonei ed adatti all’ambiente di installazione e soprattutto che sono state effettuate le verifiche iniziali richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
La dichiarazione deve riportare i dati dell’impresa installatrice con numero di iscrizione CCIAA, il nominativo del committente, la descrizione dell’impianto e sua ubicazione.
Devono essere allegati:
1) relazione tipologica dei materiali utilizzati,
2) schema dell’impianto realizzato,
3) Certificato CCIAA dell’impresa installatrice.
La redazione del progetto non è obbligatoria per la fornitura provvisoria di energia elettrica per impianti di cantiere e similari. È indispensabile che prima della messa in esercizio l’impresa esecutrice dei lavori e committente dell’impianto sia in possesso della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 che equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
MESSA IN ESERCIZIO
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto di cantiere, il datore di lavoro committente dell’impianto invia con apposita modulistica (tramite il competente SUAP) la dichiarazione di conformità all’ISPESL e all’ASL territorialmente competenti.
La dichiarazione di conformità, redatta su moduli conformi agli allegati I e II del DM 37/08, deve essere correttamente compilata in ogni sua parte e firmata dal dichiarante / responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
L’obbligo di invio della dichiarazione sussiste solo su impianti di nuova installazione o che abbiano subito trasformazioni sostanziali, così come definite nella circolare ISPESL 12988 del 24/10/1994.
Non sussiste nessun obbligo di invio della dichiarazione di conformità per gli impianti che abbiano subito ampliamenti e modifiche dei quadri principali e secondari. In questi casi, la dichiarazione deve essere conservata sul posto a disposizione degli organi di vigilanza.
Ai fini degli obblighi dell’art. 2 comma 2 del DPR 462/01, non è necessario inviare con la dichiarazione di conformità anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti. Tali allegati devono, invece, essere conservati presso il luogo dove è situato l’impianto e resi disponibili in occasione delle verifiche.
La dichiarazione di conformità dell’installatore e la relativa lettera di trasmissione all’ISPESL e all’ASL, nonché il Verbali di avvenuta verifica devono essere custoditi in cantiere a disposizione degli Organi di Vigilanza.
Il datore di lavoro comunica tempestivamente la cessazione dell’esercizio all’ISPESL e alle ASL o ARPA competenti per il territorio.
A prescindere dalle verifiche anzidette è bene che durante l’esercizio dell’impianto vengano effettuati dei frequenti controlli a carattere visivo ad opera del capocantiere o da un addetto alla sicurezza. Ad esempio deve essere controllata l’integrità degli involucri dei quadri, delle prese e delle condutture, o lo stato di conservazione delle guaine dei cavi non interrati, od ancora il serraggio dei morsetti per il collegamento a terra delle carcasse metalliche. Riscontrata qualsiasi anomalia è necessario rivolgersi ad un impiantista abilitato.
fonte : cantierepro