emesso il Disegno di legge per il riordino della normativa in materia di amianto in un testo unico
a) tutela dell’ambiente, gestione dei rifiuti, bonifica delle aree interessate, nonché cessazione dell’impiego dell’amianto;
b) tutela della salute collettiva ed individuale;
c) tutela della sicurezza del lavoro;
d) misure previdenziali e pensionamento anticipato;
e) incentivi per gli interventi di bonifica in favore dei privati e delle imprese, per la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche e per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse;
f) sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dalla presente legge;
g) disposizioni processuali.
La presente legge si applica a:
a) tutte le strutture edilizie, pubbliche o private, in cui sono presenti manufatti o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibreaerodisperse, ivi compresi gli edifici ad uso civile, commerciale, militare o industriale in cui la contaminazione può provenire dalla lavorazione dell’amianto o di materiali che lo contengono, i siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva e i luoghi in cui l’eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti;
b) navi, aeromobili, mezzi di trasporto, impianti, macchine e attrezzature.
La presente legge speciale rispetto alle normative 7 generali in materia di tutela dell’ambiente, della sicurezza del lavoro, della salute collettiva, previdenziale e di incentivi per la bonifica nonché di sanzioni e procedimenti amministrativi e giudiziari, si applica a tutte le attività in cui vi è stato, ovvero vi è, uso di amianto e specificamente a:
a) estrazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento, importazione, esportazione e smaltimento, nel territorio nazionale, dell’amianto e dei prodotti che lo contengono;
b) dismissione dalla produzione e dal commercio, cessazione dell’estrazione, dell’importazione, dell’esportazione e dell’utilizzazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono;
c) attività lavorative che comportano o possono comportare, in via diretta ed indiretta per i lavoratori e per l’ambiente esterno, il rischio di esposizione ad amianto ivi compresa la presenza di fibre di amianto provenienti da affioramenti naturali;
d) realizzazione di misure di decontaminazione, di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto, individuando misure a sostegno delle imprese e dei privati;
e) ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva;
f) controllo sull’inquinamento da amianto.
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per amianto:
silicati fibrosi denominati actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.
L’Agenzia può provvedere all’integrazione della suddetta lista.
Testo Unico Amianto DDL Atto 2602 2017 | Senato 13 Marzo 2017 | IT | 1181 kB | (40 Downloads) |