COSA DICE LA LEGGE
Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17, di attuazione della direttiva comunitaria 2006/42/CE, considera “macchine” anche i seguenti prodotti (articolo 2 comma 2):
- accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;
- catene, funi e cinghie.
In pratica, ciò significa che tutti gli accessori di sollevamento acquistati devono essere corredati di certificato di conformità CE e di manuale d’uso e manutenzione. Documenti che devono essere conservati con cura, ed eventualmente esibiti in occasione di sopralluoghi ispettivi degli enti di controllo.
L’equiparazione degli accessori di sollevamento alle macchine fa fare un salto di qualità, se così possiamo dire, anche alle sanzioni. L’utilizzo di accessori di sollevamento non marcati CE, o comunque privi del relativo certificato di conformità, è sanzionato dall’articolo 71 comma 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con un’ammenda da 2.740 a 7.014 euro (in caso di ottemperanza al verbale di prescrizione/contravvenzione, la sanzione effettivamente da pagare è pari a 1.753 euro, ovvero un quarto del massimo).
ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO: UN REGIME DI VERIFICHE PARAGONABILE A QUELLO DELLE “MACCL’IMPORTANZA DELLE VERIFICHE
Una volta acquistati accessori di sollevamento marcati CE, essi devono ovviamente essere mantenuti in buone condizioni, e periodicamente verificati, per evitare usure eccessive e danneggiamenti. Si tratta di un obbligo di natura tecnica, ma anche legislativa, esplicitamente prescritto dal citato Decreto 81/2008:
Articolo 71 comma 8 lettera b)
le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi.
Tali interventi di controllo devono essere eseguiti da “persona competente”, devono essere “riportati per iscritto” e devono essere “tenuti a disposizione degli organi di vigilanza” per tre anni.
Questa prescrizione di Legge, anch’essa sanzionata con un’ammenda da 2.740 a 7.014 euro, di fatto impone la predisposizione di un “registro degli accessori di sollevamento” e delle relative verifiche.
In pratica, dopo aver eseguito un censimento di tutti gli accessori di sollevamento presenti in azienda, risulta necessario predisporre questo “registro”, sul quale indicare le varie scadenze delle verifiche. Verifiche che devono essere documentate e certificate.
In pratica, dopo aver eseguito un censimento di tutti gli accessori di sollevamento presenti in azienda, risulta necessario predisporre questo “registro”, sul quale indicare le varie scadenze delle verifiche. Verifiche che devono essere documentate e certificate.
L’esatta periodicità delle verifiche deve essere stabilita essenzialmente sulla base delle indicazioni del manuale d’uso degli accessori di sollevamento. In mancanza di indicazioni, appare ragionevole adottare una periodicità trimestrale per gli accessori in acciaio, in analogia alla verifica delle funi e delle catene degli apparecchi di sollevamento. Per gli accessori in materiale tessile, la periodicità dipende dalla gravosità dell’utilizzo, ma certo non potrebbe essere maggiore di tre mesi, ovvero della periodicità prevista per gli accessori in acciaio.
Chi può eseguire tali verifiche?
Come accennato, tali verifiche devono essere eseguite da “persona competente”, senza alcun riferimento a ditta specializzata, ente di controllo o particolari qualifiche e abilitazioni. Cosa possiamo quindi intendere con il termine “persona competente”?
In merito, non esiste una specifica definizione legislativa, ma ci possiamo riferire, per analogia, alle norme di buona tecnica per la verifica periodica dei dispositivi di sicurezza anticaduta (ad esempio, la UNI EN 365): “Persona a conoscenza delle esigenze in vigore concernenti gli esami periodici, le raccomandazioni e le istruzioni del produttore applicabili al componente, al sottosistema o al sistema da verificare”.
Parlando di apparecchi di sollevamento, e dei relativi accessori, possiamo quindi tentare di definire la nostra “persona competente” come una “persona a conoscenza delle norme di legge e di buona tecnica applicabili, nonché a conoscenza delle raccomandazioni e delle istruzione del costruttore, applicabili agli accessori di sollevamento in particolare e al corrispondente apparecchio di sollevamento in generale”.
Di fatto, la “persona competente” potrebbe ragionevolmente essere il manovratore della gru o del carroponte, a patto che abbia frequentato l’apposito corso formativo specifico, che abbia ricevuto un’adeguata formazione generale e specifica in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, che abbia un minimo di esperienza pregressa e che, ovviamente, sia stato formalmente designato dal datore di lavoro.
FONTE: estambiente