Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR)

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Un Documento di sintesi con schemi del nuovo Regolamento Dispositivi Medici (MDR), che deve essere implemento in 3 anni: entrata in vigore il 25 Maggio 2017, applicabile a decorrere dal 26 Maggio 2020.
Il nuovo Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR), abroga la Direttiva 93/42/CEE (MDD) e s.m.i. entra in vigore il 25 Maggio 2017, con 1° step il 26.11.2017 (Organismi Notificati) e termine definitivo con abrogazione della direttiva 93/42/CEE (Dispositivi Medici) e direttiva 90/385/CEE (Dispositivi Medici Impiantabili Attivi), (inserite entrambe nel regolamento) a decorrere al 26 maggio 2020.

Novità rilevanti, rispetto alla precedente Direttiva, quali, in sintesi:

– istituzione di una banca dati europea dispositivi medici (Eudamed)
– definizione e obblighi di tutti gli attori
– supervisione degli organismi notificati
– valutazione clinica, sorveglianza post-commercializzazione e
  piano PMCF
 (Post-Market Clinical Follow-up)

– trasparenza e la tracciabilità dei dispositivi medici (sistema UDI)

Pubblicato in Gazzetta L 117/92 del 05 maggio 2017, il Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.
Un atto giuridico unico per dispositivi medici impiantabili attivi e dispositivi medici

Per ragioni storiche, i dispositivi medici impiantabili attivi, disciplinati dalla direttiva 90/385/CEE, e gli altri dispositivi medici, disciplinati dalla direttiva 93/42/CEE, erano disciplinati da due strumenti giuridici distinti. A fini di semplificazione entrambe le direttive, già modificate a più riprese, si sostituiscono con un unico atto legislativo, il Regolamento (UE) 2017/745applicabile a tutti i dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

I prodotti che combinano un medicinale o una sostanza e un dispositivo medico sono disciplinati dal presente regolamento o dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano).

Sono definiti chiaramente gli obblighi generali dei diversi operatori economici

– fabbricanti
– importatori 
– distributori,

considerate anche le attività dei distributori come l’acquisizione, la detenzione e la fornitura di dispositivi.

Valutazione clinica e PMCF

La valutazione clinica o le segnalazioni nell’ambito della vigilanza, che nelle direttive
90/385/CEE e 93/42/CEE erano definiti solo negli allegati, sono ora integrati nelle disposizioni del regolamento onde facilitarne l’attuazione. 

I fabbricanti, quindi, devono effettuare una valutazione clinica ivi compreso un PMCF (Follow-up Clinico Post-Commercializzazione) (Art. 61 e allegato XIV).
Banca dati europea dispositivi medici: Eudamed

Un aspetto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento è la creazione di una Banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) che integri diversi sistemi elettronici al fine di raccogliere ed elaborare le informazioni riguardanti i dispositivi presenti sul mercato e gli operatori economici, taluni aspetti della valutazione della conformità, gli organismi notificati, i certificati, le indagini cliniche, la vigilanza e la sorveglianza del mercato (Art. 33 e 34). 

Gli obiettivi della banca dati sono: migliorare la trasparenza generale, anche grazie a un migliore accesso alle informazioni per il pubblico e gli operatori sanitari, evitare la moltiplicazione degli obblighi di informazione, rafforzare il coordinamento tra Stati membri e razionalizzare e facilitare il flusso di informazioni tra operatori economici, organismi notificati o sponsor e Stati membri, come pure tra gli stessi Stati membri e tra Stati membri e Commissione. Nel mercato interno questi obiettivi possono essere realizzati in maniera efficace solo al livello dell’Unione e la Commissione dovrebbe pertanto continuare a sviluppare e gestire la banca dati europea dei dispositivi medici istituita dalla decisione 2010/227/UE della Commissione.

Tracciabilità e sistema UDI

La tracciabilità dei dispositivi grazie a un sistema di identificazione unica del dispositivo (sistema UDI), basato su linee guida internazionali, dovrebbe rafforzare considerevolmente l’efficacia delle attività legate alla sicurezza dopo la commercializzazione per i dispositivi, grazie a una migliore segnalazione degli incidenti, ad azioni correttive mirate di sicurezza e a una migliore sorveglianza da parte delle autorità competenti (Art. 28).

Le Date

(**) Fatti salvi gli obblighi della Commissione ai sensi dell’articolo 34, qualora, a causa di circostanze che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste alla stesura del piano di cui all’articolo 34, paragrafo 1, Eudamed non sia pienamente operativa il 26 maggio 2020, gli obblighi e le prescrizioni relativi a Eudamed si applicano a decorrere dalla data corrispondente a sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 34, paragrafo 3. 

FONTE: certifico 

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