Il Documento illustra l’applicazione della normativa del “Primo Soccorso” sul lavoro, ai sensi dell’art. 45 Del D.Lgs. 81/08, che ne istituisce il l’obbligo in relazione alla “natura della attività e delle dimensioni dell’azienda”. Il Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale) è lo strumento normativo per l’attivazione del Servizio di “Primo Soccorso”, che indirizza:
– le caratteristiche minime delle attrezzature di PS
– i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
D.Lgs. 81/2008
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Art. 45. Primo soccorso
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.…
Check list inquadramento Azienda gruppo di appartenenza:
Obblighi
3.4 Dotazione minima delle attrezzature di primo soccorso
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata negli allegati del D.M. n. 388 del 15.07.2003.
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata negli allegati al D.M. n. 388 del 15.07.2003.
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale.
In base al D.Lgs. 81/2008 e al D.M. 15 luglio 2003, N. 388, la cassetta di primo soccorso (o pacchetto di medicazione) devono contenere almeno:
Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso in dotazione alle aziende classificate gruppi A e B:
– Guanti sterili monouso (5 paia).
– Visiera paraschizzi
– Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
– Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml (3).
– Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
– Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
– Teli sterili monouso (2).
– Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
– Confezione di rete elastica di misura media (1).
– Confezione di cotone idrofilo (1).
– Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).
– Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
– Un paio di forbici.
– Lacci emostatici (3).
– Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
– Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
– Termometro.
– Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
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3.4.1 Check list dotazione minima delle attrezzature di primo soccorso
a. Per le aziende del gruppo A o B
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5. Check list organizzazione del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza
FONTE: CERTIFICO