ATTENZIONE MOCA – contatto alimenti

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Modello di Comunicazione MOCA: entro il 31 Luglio


Da inviare entro il 31 Luglio all’autorità sanitaria territorialmente competente(*)

Modello Comunicazione da trasmettere ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 10.02.2017, n. 29 da parte degli operatori che eseguono attività di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 (Regolamento GMP).

Modello Comunicazione ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 10.02.2017, n. 29 relativo alle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 (regolamento GMP) da inviare entro il 31 Luglio all’autorità sanitaria territorialmente competente (*).

In particolare, il nuovo adempimento riguarda gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti devono comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale.
Tale obbligo permetterà di creare un’anagrafica nel settore dei MOCA al fine di consentire alle Autorità sanitarie di svolgere le attività di controllo ufficiale dei MOCA conformemente alle disposizioni di cui ai Regolamento (CE) n. 882/2004, infatti sia il regolamento (CE) n. 882/2004 che il regolamento (CE) 1935/2004 prevedono che il controllo ufficiale sui MOCA riguardi anche l’applicazione di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 2023/2006.
Nel dettaglio, il comma 2 dell’art. 6 dispone che, nel caso in cui l’attività posta in essere dall’operatore economico sia soggetta all’obbligo di registrazione o riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 852/04 e del regolamento n. 853/04, la comunicazione sopra citata deve essere riportata nella medesima segnalazione.
Il comma 3 dell’ art. 6 definisce i tempi entro i quali effettuare la comunicazione per le aziende già attive, vale a dire entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in argomento. Non sono invece previsti tempi analoghi per le nuove attività. Infatti, in tal caso, la comunicazione deve essere fatta contestualmente all’inizio attività, analogamente e secondo le modalità previste per le notifiche degli operatori del settore alimentare.

FONTE: certifico 

(*) Gli operatori economici che non adempiono all’obbligo previsto sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 a 9.000 euro.

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