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Il documento fornisce, con illustrazioni e tabelle, una quadro generale del dimensionamento di bacini di contenimento di liquidi, come misura di protezione ambientale/sicurezza contro lo sversamento, in relazione alle differenti normative inerenti i bacini di contenimento, al tipo di liquido e all’applicazione.
Non sempre la normativa detta valori univoci sulla capacità dei bacini di contenimento, in quanto sovrapponibili in generale a normative differenti, quali: Prevenzione Incendi / Ambiente / Sicurezza.
Una tabella in premessa raggruppa il dimensionamento in relazione a:
– Liquidi
– Normativa di riferimento
– Oggetto applicazione
– Dimensionamento bacini
Excursus
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1. Panoramica introduttiva
Di seguito si fornisce, a livello schematico, una panoramica della normativa in materia di dimensionamento dei bacini di contenimento utilizzati per raccogliere liquidi provenienti da sversamenti e fuoriuscite da fusti e da contenitori.
segue Tabella
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Unità di deposito all’aperto di capacità superiore a 5 m³
Le singole unità di deposito devono essere dotate di uno o più bacini di contenimento realizzati in struttura impermeabile e incombustibile, con capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica dei serbatoi in esso ubicato e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande. Le strutture di contenimento dei bacini devono essere tali da contenere anche eventuali getti, laterali di liquido fuoriuscente dai serbatoi
Figura 2 – Esempio dimensionamento bacino di contenimento…
Fig. 3 Bacini di contenimento soluzione idroalcoliche…
3. Combustibili
3.1 Normativa di riferimento
Lettera Circolare N° P322/4113 del 09 marzo 1998
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3.2 Serbatoi mobili di carburanti
D.M. 19 03 1990 Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori–distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri. Disciplina l’ installazione e l’utilizzo di contenitori/distributori mobili di capacità inferiore a 9.000 litri ad uso privato per liquidi di categoria C (liquidi con punto di infiammabilità compreso tra 65 °C e 125 °C) per il rifornimento di macchine ed auto all’interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri.
D.M. 12 09 2003 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto. Disciplina l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio ad uso privato in contenitori-distributori rimovibili, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto.
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Fig. 4. Bacino di contenimento serbatoi mobili (D.M. 19.03.90)
3.3 Impianti termici e depositi di combustibile
3.3.1 Locali nei quali sono installati gli impianti termici
Normativa
Impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili liquidi. Il Decreto prevede le prescrizioni da applicare sia nei locali dove sono installati gli apparecchi termici sia nei locali adibiti a deposito di combustibile.
Nel caso in cui l’asse del bruciatore è ubicata a quota maggiore della generatrice superiore del serbatoio non è necessario prevedere bacini di contenimento o soglie rialzate.
Altrimenti:
Fig. 6 Bacino di contenimento impianti termici (D.M. 28.04.2005)
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3.3.2 Depositi di combustibile
Normativa
Circolare N° 73 del 29 07 1971 – Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio – istruzioni per l’applicazione delle norme contro l’inquinamento atmosferico; disposizioni ai fini della prevenzione incendi.
Il deposito, costituito da uno o più serbatoi, può essere ubicato all’esterno o all’interno dell’edificio nel quale è installato l’impianto termico o all’interno di serre.
La capacità di ciascun serbatoio non deve essere maggiore di 25 m3.
In relazione all’ubicazione dei serbatoi la capacità complessiva del deposito deve osservare i seguenti limiti:
a) 100 m3, per serbatoi ubicati all’esterno del fabbricato;
b) 50 m3, per serbatoi interrati all’interno del fabbricato;
c) 25 m3, per serbatoi installati a vista all’interno del fabbricato.
In base alle modalità di installazione dei serbatoi si distinguono le seguenti tipologie di deposito:
A) deposito all’esterno con serbatoi interratiB1) deposito con serbatoi fuori terra in apposito locale esternoB2) deposito all’aperto con serbatoi fuori terraC) deposito con serbatoi interrati all’interno di un edificioD) deposito con serbatoi fuori terra all’interno di un edificioE) deposito all’interno di serre
Figura 7 – Bacini di contenimento depositi di combustibile all’interno/esterno locale ove è installato impianto termico
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3.3.3 Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio
Normativa
La capacità di ciascun serbatoio non può essere superiore a 15 mc.
In relazione all’ubicazione del deposito possono essere installati 1 o più serbatoi, purché siano rispettate le seguenti limitazioni:
a) non più di 6 serbatoi, se siti all’esterno del fabbricato;
b) non più di 3 serbatoi, se interrati all’interno del fabbricato;
c) non più di 2 serbatoi, se installati in vista all’interno del fabbricato.
Per depositi di potenzialità superiori e per quelli costituiti da serbatoi installati all’aperto, si applicano le norme di cui al DM 31 luglio 1934.
Figura 8 – Bacini di contenimento impianti termici ad olio combustibile…
4. Oli minerali
4.1 Normativa di riferimento:
4.2 Classi dei depositi
Le classi dei depositi sono le seguenti:
Tabella 3 – Classi deposito oli minerali
4.3 Serbatoi fuori terra liquidi categorie A – B- C
Figura 9 – Dimensionamento bacini serbatoi fuori terra liquidi categoria A, B e C
Normativa di riferimento
Bacini di contenimento
Tutti i serbatoi fuori terra debbono essere contenuti in un bacino delimitato da muro di contenimento in c.s. di altezza tale da realizzare una capacità di contenimento pari a quella del serbatoio: è ammessa l’installazione di più serbatoi in unico bacino, ad eccezione del serbatoio adibito allo stoccaggio di prodotto contaminato che deve essere installato in specifico bacino. Nel caso di più serbatoi in unico bacino, la capacità di contenimento dello stesso deve essere pari a 1/3 della capacita geometrica totale dei serbatoi contenuti, ma almeno pari a quella del serbatoio più grande.
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Figura 10 – Dimensionamento Bacini di contenimento oli usati (D.M. 16.05.96 n. 392)
4.5 Lubrificanti all’interno di autorimesse
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5.2 Rifiuti pericolosi…
5.3. Rifiuti non pericolosi
5.3.1 Normativa di riferimento
Decreto 5 aprile 2006, n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
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Figura 13 – Dimensionamento bacini di contenimento rifiuti non pericolosi
Fonti: CERTIFICO
Fonti normative :
– D.M. 18 05 1995 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche.
– D.M. 19 03 1990 Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori–distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.
– Lettera Circolare N° P322/4113 del 09 marzo 1998
– D.M. 12 09 2003 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto.
– D.M. 28 04 2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
– Circolare 29 luglio 1971, n. 73 del Ministero dell’interno – Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio. Istruzioni per l’applicazione delle norme contro l’inquinamento atmosferico; disposizioni ai fini della prevenzione incendi.
– D.M. 13 07 2011 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
– D.M. 31 07 1934 – Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.
– Decreto 16 maggio 1996, n. 392 – Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.
– D.M. 1 febbraio 1986 – Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili
– Deliberazione Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e s.m.i. – Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 4 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti
– Decreto 12.06.2002 n. 161 – Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.
– Decreto 5 aprile 2006, n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.