Ecco un interessante articolo sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla corretta tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.
Il motivo per il quale questo articolo nasce è dettato dalle necessità emerse nelle imprese dove i registri di carico e scarico sono spesso affidati ad operai ed impiegati che non vengono formati adeguatamente.
Ciò accade perché la questione rifiuti è lungi dall’essere considerata come parte integrante delle attività gestionali dell’impresa e spesso gli imprenditori ritengono sia semplicemente una seccatura da affidare a qualcuno.
Cosa si trascura in un sistema gestionale di questo tipo? Sicuramente delle sanzioni a carico dell’impresa ma soprattutto del legale rappresentante che in quanto tale è responsabile della gestione dei rifiuti se non opportunamente delegata ad un responsabile ed in secondo luogo si corre il rischio di non avere sotto controllo l’andamento economico della propria gestione dei rifiuti.
Ci sono casi in cui una corretta gestione dei rifiuti ha permesso all’impresa di recuperare oltre 1000 € per ogni carico di rifiuti avviato a recupero.
Prima di iniziare ad illustrare chi sono i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico riteniamo utile pertanto illustrare quali sono le sanzioni alle quali ci si espone quando viene riscontrata una cattiva gestione del registro.
Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico
- Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
- Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
- La sanzione è ridotta da Euro 2.070,00 a Euro 12.400,00, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
E’ chiaro quindi che l’incaricato alla compilazione del registro di carico e scarico è bene che sia adeguatamente formato al fine di evitare di incorrere in sanzioni.
Le modalità di gestione del registro di carico e scarico sono disciplinate dal DM 148/1998.
Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 1 3 e dell’art. 189, comma 3 e dell’art. 184, comma 3 lett. c), d) e g) del D.lgs 152/2006 e successive modifiche.
- Le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00;
- Le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da:
- Lavorazioni industriali;
- Lavorazioni artigianali;
- Attività di recupero (allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) e smaltimento (allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) di rifiuti;
- Fanghi derivanti da:
- Potabilizzazione;
- Altri trattamenti delle acque reflue;
- Abbattimento fumi;
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Gli intermediari ed i commercianti di rifiuti senza detenzione;
- Le imprese egli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- Il gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti (art. 11, comma 7, D.Lgs. 152/2006);
- Il gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta con riguardo ai rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti (art. 4, comma 6, D.Lgs. 182/2003).
Sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro:
- Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 (produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi) con un volume di affari annuo non superiore a € 8.000,00;
- I consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto che dispongono di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni del registro di carico e scarico (art. 190, comma 8, D.Lgs. 152/2006);
- I produttori di rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (art. 110, comma 3 e 7, D.Lgs. 152/2006);
- I produttori di rifiuti pericolosi che non sono qualificabili come imprese o ente (art. 11 Legge 25/01/2006, n. 29 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee);
- I produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da:
- Attività agricole e agro-industriali;
- Attività di demolizione, costruzione e scavo;
- Attività commerciali;
- Attività di servizio;
- Attività sanitarie.
Modelli di gestione del registro di carico e scarico rifiuti
I modelli oggi vigenti del registro di carico e scarico dei rifiuti sono quelli già stabiliti dal D.M. 148/98.
I modelli sono due:
- Modello A: per i soggetti che producono, recuperano, smaltiscono, trasportano o commerciano e intermediario i rifiuti con detenzione;
- Modello B: per i soggetti che commerciano e intermediano rifiuti senza detenzione (ossia i soggetti iscritti in categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali);
I registri di carico e scarico, secondo quanto previsto dall’art. 190 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, devono essere vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.
I registri di carico e scarico prima di poter essere utilizzati devono essere registrati nel registro IVA.
Prima di poter iniziare ad annotare le operazioni di carico e scarico o di intermediazione di rifiuti è obbligatorio vidimare i registri presso le Camere di Commercio territorialmente competenti.
Si segnala che la vidimazione ha un costo di € 25,00 e che all’atto della vidimazione è obbligatorio presentare il registro di carico e scarico unitamente al modello L2.
Inoltre è obbligatorio compilare il frontespizio del registro prima della vidimazione.
Come si individua la Camera di Commercio territorialmente competente?
La Camera di Commercio territorialmente competente è quella della provincia in cui ha sede legale l’impresa o quella della provincia in cui è situata l’unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.
E’ possibile tenere il registro con modalità informatiche?
I registri di carico e scarico possono essere tenuti con modalità informatiche a condizione di rispettare la frequenza delle annotazioni stabilite dalla normativa.
Modello A
Il registro di carico e scarico è un documento all’interno del quale devono essere annotate le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti presi in carico e scaricati. Pertanto le operazioni che dovranno esservi annotate sono di due tipi:
- Operazioni di carico quando il rifiuto viene prodotto o preso in carico da terzi (solo per gli impianti di recupero/smaltimento)
- Operazioni di scarico quanto il rifiuto viene allontanano per essere conferito a soggetti terzi autorizzati. Per gli impianti di recupero/smaltimento le operazioni di scarico coincidono con quanto detto prima e con le operazioni di recupero/smaltimento (da R1 a R12 e da D1 a D14).
I registri di carico e scarico sono composti da righe (in genere 2 o 3 per foglio) e da colonne.
Ogni riga deve essere utilizzata per singola operazione di carico o di scarico e per singolo codice CER.
Affinché il registro di carico e scarico sia completo è necessario che questo venga integrato con i formulari di identificazione rifiuti.
Frontespizio
Come abbiamo già detto in precedenza, prima di poter vidimare il registro, è necessario compilare il frontespizio. Quest’ultimo è composto da un serie di sezioni che devono così essere compilate:
Ditta | |
Ragione Sociale | |
Residenza e domicilio | |
Codice fiscale (che potrebbe coincidere con la partita IVA) | |
Ubicazione dell’esercizio | |
Attività svolta | |
Barrare la casella relativa alla propria attività | |
Produzione di rifiuti | |
Trasporto di rifiuti | |
Recupero di rifiuti | |
Smaltimento di rifiuti | |
Intermediazione e commercio di rifiuti con detenzione | |
Tipo di attività | Il campo deve essere compilato solo dalle imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento e quindi dovranno essere indicate le sigle delle attività che vengono svolte (da R1 a R13 e da D1 a D15) come stabilito dall’allegato B e C del D.Lgs. 152/2006 |
Numero di registrazione | Devono essere indicati il primo numero di registrazione e la data relativa, inserita nel registro di carico e scarico, e l’ultimo numero di registrazione e la data relativa, al momento della chiusura del registro. |
Caratteristiche del rifiuto | E’ un elenco meramente esplicativo delle possibili caratteristiche di pericolo dei rifiuti. Come si può osservare sui registri attualmente in uso tale elenco non è più aggiornato ed occorre rifarsi al Reg. 1357/2014 per le nuove caratteristiche di pericolo. |
Casi particolari
- Quando l’impresa cambia sede dell’unità locale è necessario chiudere il registro di carico e scarico ed aprirne uno nuovo. La chiusura del registro avviene mediante l’annullamento delle pagine restanti non ancora compilate.
- Quando l’impresa cambia ragione sociale ma il luogo in cui i rifiuti vengono prodotti/gestiti ed il codice fiscale restano invariati, è sufficiente riportare i nuovi riferimenti sul frontespizio indicando gli estremi dell’atto di notifica e la data in cui è stata effettuata la variazione al Registro Imprese.
- Quando varia il codice fiscale dell’impresa è necessario chiudere il registro di carico e scarico ed aprirne uno nuovo secondo le modalità descritte al punto A.
Tempi di registrazione
Produttori: 10 gg dalla produzione del rifiuto e 10 gg dall’affidamento del rifiuto al trasportatore
Trasportatore: 10 gg dalla movimentazione del rifiuto
Impianto di recupero/smaltimento: 2 gg per la presa in carico di rifiuti da terzi; 10 gg dall’allontanamento del rifiuto ad impianti terzi in quanto si delineano come nuovi produttori di rifiuti.
Modello B
Il modello B, come abbiamo già anticipato deve essere compilato unicamente dagli intermediari di rifiuti senza detenzione ossia da quei soggetti che sono iscritti alla categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Il modello B del registro di carico e scarico rifiuti per gli intermediari è disciplinato dal DM 148/98 ed anche in questo caso è necessario procedere alla vidimazione prima di poter iniziare ad effettuare le annotazioni di carico e scarico.
La vidimazione avviene presso le Camere di Commercio territorialmente competenti ed ha un costo di € 25,00.
Prima di poter procedere alla vidimazione è obbligatorio compilare il frontespizio.
Ditta | |
Ragione Sociale | |
Residenza e domicilio | |
Codice fiscale (che potrebbe coincidere con la partita IVA) | |
Ubicazione dell’esercizio | |
Caratteristiche del rifiuto | E’ un elenco meramente esplicativo delle possibili caratteristiche di pericolo dei rifiuti. Come si può osservare sui registri attualmente in uso tale elenco non è più aggiornato ed occorre rifarsi al Reg. 1357/2014 per le nuove caratteristiche di pericolo. |
Tempi di registrazione
Intermediari senza detenzione: 10 gg dalla movimentazione del rifiuto
Ricordiamo che gli intermediari di rifiuti senza detenzione non hanno diritto ad una copia originale del formulario di identificazione rifiuti. L’intermediario dovrà quindi completare il registro di carico e scarico con le copie fotostatiche dei formulari.
Fonte : ambienterifiuti.wordpress.com