Linee guida per la definizione del regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del Dlgs 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013.
Il documento, emesso da CERTIFICO, la vuole essere un riferimento per le regioni e le autorità competenti delegate al fine di standardizzare gli aspetti applicativi inerenti l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici degli edifici.
La legislazione italiana, in merito alle ispezioni degli impianti termici riguardanti l’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione, ha subito nel tempo cambiamenti importanti che, via-via, hanno snellito il compito delle autorità competenti, diminuito l’onere a carico dei cittadini e responsabilizzato di più gli installatori e i manutentori.
L’attività era inizialmente regolamentata dalla legge n.10/91 e dal D.P.R. n. 412/93, che prevedevano: “i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell’impianto termico”.
Successivamente il D.P.R. 551/99 stabilì che le autorità competenti, per impianti con potenza termica al focolare inferiore a 35 kW, potevano accettare, in sostituzione dei controlli in sito, la trasmissione di un apposito modulo (allegato H) compilato e sottoscritto dal manutentore o dal terzo responsabile. In questo caso le autorità competenti dovevano procedere ad effettuare “annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW esistenti sul territorio”, mentre restavano immutati i controlli biennali su tutti gli impianti di potenza maggiore o uguale a 35 kW.
Il estese, in seguito, a tutti gli impianti la trasmissione da parte dei manutentori all’autorità competente del rapporto di controllo e manutenzione in sostituzione dei controlli in sito. L’invio era previsto ogni due anni per impianti di potenza al focolare maggiore o uguale a 35 kW (allegato F) e ogni 4 anni per impianti con potenza inferiore a 35 kW (allegato G).
Le autorità competenti dovevano effettuare l’accertamento di tutti i rapporti pervenuti ed eseguire ispezioni “per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza”.
Il D.lgs. 192/05, oltre al conseguente abbassamento del numero dei controlli, introdusse il termine “ispezione” e ampliò il compito dell’ispettore che fu chiamato a valutare, nel caso di generatori di calore di età superiore a 15 anni, anche i possibili interventi di efficienza energetica, come la sostituzione dello stesso generatore e altri interventi sull’impianto e/o sull’involucro edilizio, fino ad arrivare alla diagnosi energetica per impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW.
Altra novità importante introdotta dal D.Lgs 192/05 fu l’inclusione, tra gli impianti termici, degli impianti di climatizzazione estiva e l’affidamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della responsabilità di attuazione del decreto, chiamate a coordinare ed uniformare l’attività sul proprio territorio.
Il D.P.R. n. 74/2013, infine, ha cambiato ulteriormente le regole le cui novità principali possono essere così riassunte:
1) nuovi limiti delle potenze degli impianti sottoposti ai controlli e modifica dei compiti dell’ispettore circa la valutazione degli interventi di risparmio energetico: “Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente”;
2) ulteriore limitazione del numero di ispezioni: “Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”;
3) maggiore responsabilità dell’installatore e del manutentore che oltre a sottoscrivere i rapporti di controllo di efficienza energetica hanno l’onere di “definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate”:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate”:
4) nuove cadenze di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica all’autorità competente, differenziandole per tipologia di impianto e per potenza;
5) requisiti professionali più stringenti per i nuovi ispettori limitandoli a quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’art.4 del (laurea o diploma in discipline tecniche con due anni di esperienza).
6) conferma alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano del compito, tra l’altro, di coordinare l’attività sul loro territorio, stabilire tariffe uniformi, instituire il catasto regionale degli impianti termici, individuare nuove autorità competenti e/o confermare quelle che erano previste dalla legge 10/91 e dal D.P.R. 412/93, promuovere programmi di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le ispezioni sugli impianti, promuovere campagne di informazione per i cittadini.
FONTE CERTIFICO IN ABBONAMENTO: link per scaricare documento
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