Premesso che per utilizzare il bonus pubblicità bisogna attendere il decreto attuativo, vediamo come sfruttare il credito d’imposta di cui all’articolo 4 del decreto fiscale (DL 148/2017), che ha applicato il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati da imprese e ai lavoratori autonomi sulla stampa quotidiana e periodica anche online, nel periodo compreso tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2017.
Uno schema riassuntivo – utile alle testate e alle concessionarie pubblicitarie – è contenuto nella circolare FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) n. 43/17/DG16.
Bonus: è un credito d’imposta sui costi sostenuti incrementali (incremento minimo pari all’1%) rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente (art. 57-bis, DL 50/2017); si utilizza esclusivamente in compensazione con beneficio nel 2018; non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP (in sintesi è un beneficio da iscrivere nel conto economico, non tassato).
Beneficiari: possono godere dell’agevolazione fiscale le imprese (società o imprenditori individuali) e i lavoratori autonomi (anche professionisti) che sostengono costi, nel 2017, in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Il vantaggio finale è duplice:
- Si effettuano campagne con un costo reale ridotto;
- Si gode di un credito fiscale anche di grossa portata (più si investe e più si risparmierà sulle imposte). Si specifica che il credito di imposta si potrà utilizzare in compensazione con tutte le imposte, tasse e contributi pagabili utilizzando il modello F24.
Importo:l’agevolazione è pari al 75% del valore incrementale dei costi sostenuti; sale al 90% per microimprese, PMI e Startup innovative (si intendono per microimprese e PMI le aziende che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato è inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo inferiore a 43 milioni di euro).
Requisiti: il bonus scatta soltanto sulla parte incrementale dei costi di analoga natura (incremento minimo dell’1%), sostenuti dai medesimi soggetti, sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo 2016 (ovvero tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2016).
Incremento: Per l’individuazione della quota incrementale dei costi su cui calcolare il bonus è ragionevole applicare l’art. 109, comma 2) lettera b) del TUIR , secondo cui le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ma anche su questo punto è bene attendere il decreto attuativo.
N.B. Per imprese e autonomi che nel periodo luglio/dicembre 2016 non hanno sostenuto costi, secondo l’interpretazione non restrittiva della FIEG si ritiene che possa essere considerato incrementale l’intero importo sostenuto (il DPCM con le modalità e i criteri di attuazione dell’agevolazione dovrà darne conferma), ma tecnicamente la legge richiede un precedente costo sostenuto, su cui calcolare il valore incrementale.
Mezzi di informazione: la legge attuale prevede esplicitamente che il bonus pubblicità 2017 sia riservato ai costi pubblicitari sostenuti sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Per il 2017 sono dunque escluse le testate radiotelevisive, a cui invece è concesso il bonus a partire dal 2018.
Applicazione: non ci sono limitazioni relative ai settori, si applica all’intero territorio nazionale e non è prevista alcuna discrezionalità da parte dell’Amministrazione Pubblica, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari 20 milioni di euro per il 2017.
Compatibilità: non essendo un bonus selettivo, non dovrebbe esserci alcuna incompatibilità con le normative sugli aiuti di Stato. Esiste un dubbio limitatamente all’aumento al 90% per microimprese, PMI e Startup innovative, ma secondo la FIEG l’applicazione della regola del de minimis (relativa agli aiuti di piccola entità) potrebbe ridurre la portata del problema.
Domanda: la domanda per il bonus andrà presentata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; le procedure di dettaglio per l’utilizzo del credito saranno stabilite dal DPCM attuativo.
Esempi pratici
Se l’azienda Alfa ha sostenuto costi per 100K dal 24 giugno al 31 dicembre 2016, e nel 2017 sostiene costi nello stesso periodo 150K sui medesimi mezzi di informazione (es.: testate online) sui 50K aggiuntivi gode di uno “sconto” fiscale del 75% sulle future tasse. Quindi, godrà un credito di 37,5K (il 75% dei 50K di investimento incrementale) da godere esclusivamente in compensazione fiscale.
[(150.000 – 100.000) x 75%]
Se chi sostiene costi è una microimpresa, una PMI o una Startup innovativa, questa agevolazione sale al 90%, quindi chi fra queste realtà nel 2016 ha sostenuto costi per 10K e nel 2017 per 30K (nello stesso periodo luglio-dicembre), allora godrà di un credito d’imposta pari al 90% dei 20K in più che ha speso, ossia 18K, che potrà scontare con le tasse.
[(30.000 – 10.000) x 90%]
Come calcolare l’incremento
- Individuare l’ammontare dei costi sostenuti su testate onlinedal 24 giugno al 31 dicembre 2017;
- Procedere allo stesso modo per verificare la spesa analoga nello stesso periodo 2016;
- Comparare i valori dei due esercizi e determinare l’incremento di costi su cui applicare l’aliquota del 75% o del 90% ai fini del calcolo del credito d’imposta.
Come fruire del bonus
- Fare domanda di fruizione del credito;
- Contabilizzare il credito;
- Utilizzare il credito in compensazione nel modello F24.
Bonus 2018
Ricordiamo che l’estensione alle testate online è prevista esplicitamente dal sopra citato decreto fiscale limitatamente al periodo 2017, mentre la legge sull’applicazione dal 2018 rimane per ora invariata (agevolazione per stampa quotidiana e periodica, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali).
Il decreto fiscale è attualmente in discussione al Senato, per l’iter di conversione in legge, in commissione Bilancio è stato depositato un emendamento per estendere agli anni successivi al 2017 il bonus alle testate online.
fonte: PMI