NUOVE REGOLE E SANZIONI SUI DPI

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.59/2019 del decreto legislativo n. 17/2019 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio», entrano in vigore nuove regole sui DPI tutela della salute e della concorrenza leale, con sanzioni che diventano più pesanti.

Il decreto adegua la normativa italiana a quanto disposto dal Regolamento europeo, in vigore dal 21 Aprile 2018, con il quale sono stati individuati i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato e stabilisce norme sulla libera circolazione degli stessi nell’Unione. Il Regolamento si applica sia ai DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione, che ai DPI, nuovi o usati, importati da un Paese terzo.

SANZIONI

Vengono stabilite sanzioni più pesanti in caso di mancata conformità dei DPI immessi sul mercato. In particolare, il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI e l’importatore che faccia altrettanto sono puniti con:

  • sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro per DPI di prima categoria;
  • Da 10.000 euro sino a 16.000 euro, con l’arresto sino a sei mesi o con la ammenda, in caso di DPI di seconda categoria;
  • arresto da sei mesi a tre anni per DPI di terza categoria.

distributori che non rispettano gli obblighi del regolamento DPI sono puniti:

  • se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro;
  • se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro;
  • se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.

Il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che ometta di redigere la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 15 del regolamento DPI è punito con la sanzione pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro. Il fabbricante o il suo mandatario, che a richiesta dell’autorità di sorveglianza ometta di esibire la documentazione è punito con la sanzione pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
Chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di cui all’articolo 17 del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro. 

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