Il 15 marzo 2019 è entrato in vigore il nuovo “Decreto segnaletica” (Decreto MLPS 22 gennaio 2019). Ha portato novità per la formazione degli addetti e discipline per il segnalamento temporaneo.
Il Documento illustra l’allegato I del nuovo decreto MLPS 22 gennaio 2019. “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”, il quale viene integrato con quanto previsto dal decreto 10 luglio 2002.
Normativa:
Decreto MLPS 22 gennaio 2019
Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.(GU Serie Generale n.37 del 13-02-2019)
Decreto 10 luglio 2002
Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
(GU n. 226 del 26 settembre 2002 SS n. 226)
Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall’interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale associato costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori.
L’allegato I del Decreto MLPS 22 gennaio 2019 contiene i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare.
Per l’individuazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione almeno i seguenti elementi, non esaustivi, in relazione alla loro localizzazione ed alle caratteristiche geometriche.
Criteri generali di sicurezza
Le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di integrazione e rimozione, sono precedute e supportate da azioni di pre-segnalazione. (secondo le modalità specificate nel punto 2.4).
La composizione minima delle squadre è determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e delle condizioni atmosferiche e di visibilità. Deve, inoltre, essere garantito il coordinamento delle operazioni lavorative supportate, ove richiesto, da pre-segnalazioni effettuate con bandierina.
Inoltre, la squadra deve essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico. Tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo di cui all’allegato II.
Indumenti da lavoro ad alta visibilità
Gli indumenti da lavoro ad alta visibilità sono regolamentati da diverse normative europee e nazionali. Infatti, la norma attualmente in vigore è la norma EN ISO 20471:2017 in vigore dal 02 febbraio 2017. Essa è spesso associata alla norma EN 343 che fornisce protezione contro precipitazioni quali pioggia, neve, nebbia e umidità.
Tipi e classi
Gli indumenti ad alta visibilità sono raggruppati in tre classi correlate alla valutazione del rischio. Ciascuna classe deve avere aree minime di materiali ad alta visibilità incorporate nel capo di abbigliamento in conformità al prospetto 1.
In aggiunta a questo i capi di abbigliamento devono comprendere le aree richieste di materiale di fondo e materiale retroriflettente o, alternativamente. L’area deve essere misurata sulla taglia del capo di abbigliamento minima disponibile con tutti i dispositivi di fissaggio regolati in base alla configurazione minima possibile.
Inoltre, iI capo di abbigliamento deve essere realizzato di materiale ad alta visibilità su tutti i lati. Per assicurare la visibilità da tutti i lati (visibilità a 360°) è importante che le bande retroriflettenti orizzontali e i materiali fluorescenti circondino tronco, gambe dei pantaloni e maniche.
L’allegato II del Decreto MLPS 22 gennaio 2019 individua i soggetti formatori, i contenuti e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale.
La partecipazione ai suddetti corsi (secondo quanto disposto dall’art. 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008) deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
Percorso formativo per i lavoratori
Il percorso formativo rivolto ai lavoratori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di otto ore oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:
- modulo giuridico – normativo della durata di un’ora;
- modulo tecnico della durata di tre ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;
- prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
- modulo pratico della durata di quattro ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;
- prova di verifica finale (prova pratica).
Il corso Segnaletica Stradale ha una durata di 8 ore per gli Operatori e di 12 ore per i Preposti, ed ha scadenza quinquennale. Per l’aggiornamento della formazione è necessario frequentare l’ Aggiornamento Segnaletica Stradale della durata di 6 ore.
Fonte: Certifico
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