I COSTI DELLA SICUREZZA E L’ASSOGGETTAMENTO AL RIBASSO

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Premessa

La “stima dei costi della sicurezza non soggetta a ribasso”, già ai tempi della pubblicazione del D. Lgs. n° 494/1996, costituì una assoluta novità in tutta la UE.

Del resto, andando a guardare come gli altri stati dell’UE recepirono la direttiva 92/57CEE, in nessun Paese si pensò di separare i costi della sicurezza dal costo complessivo dell’opera o da quello delle singole lavorazioni. Questo successe per esempio in Spagna, tale quota parte fu anch’essa normalmente sottoposta a ribasso d’asta al pari delle altre voci.

Apparve evidente che gli altri Paesi membri della UE avessero giudicato non utile la scelta di non assoggettare a ribasso d’asta i costi per la sicurezza, in quanto la sicurezza doveva essere integrata nel progetto. Di conseguenza doveva essere progettata e controllata allo stesso modo di qualunque altra attività finalizzata all’esecuzione dell’opera.

Oggi, a quasi 23 anni dall’introduzione di tale obbligo nel nostro Paese, un esame attento e minuzioso dei costi continua, senza dubbio, a rappresentare uno stimolo per approfondire le scelte progettuali e organizzative di cantiere.

L’Allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008

L’art. 100 del D. Lgs. n° 81/2008, riguardante il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), prevede che questo documento contenga la stima dei costi di cui al punto 4 dell’Allegato XV al citato decreto (Contenuti minimi dei piani di sicurezza).

L’Allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008 individua, al par. 4, le modalità con le quali procedere alla stima dei costi per la sicurezza.

Oltre alla legislazione vigente in materia, si deve fare riferimento anche a:

  • il parere dell’U.O.C. del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 27.05.2005;
  • le Linee guida per l’applicazione del DPR 222/2003 (oggi Allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008), realizzate da ITACA e dalla Commissione Salute Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di lavoro ed emesse dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 01.03.2006;
  • la determinazione n.4/2006 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avente come oggetto: “Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici;
  • il D. Lgs. n° 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) e relative Linee Guida.

Quali sono le voci di costo rientranti nei costi per la sicurezza?

Il par. 4 dell’Allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008, individua le voci che devono essere contabilizzate tra i costi per la sicurezza.

Il par. 4.1.1 recita:

<<Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi per la sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere, i costi:

  1. degli apprestamenti previsti nel PSC;
  2. delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
  3. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
  4. dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
  5. delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
  6. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
  7. delle misure di coordinamento relativo all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva>>.

Interpretazioni di natura giuridica e tecnica portano a concludere che gli unici costi della sicurezza che devono essere stimati all’interno del PSC siano solo ed esclusivamente quelli riportanti al par. 4.1.1 dell’Allegato XV.

Come fare la stima dei costi per la sicurezza?

Per la stima dei costi contrattuali, il coordinatore per la sicurezza ed i progettisti dell’opera, dovranno fare riferimento alle voci di costo e ai relativi importi, sui prezzari di riferimento.

E’ importante sottolineare la necessità di tener conto comunque della “specificità” dell’opera, procedendo al computo metrico estimativo seguendo le stesse modalità utilizzate dai progettisti per la contabilizzazione dell’opera ai cui i costi per la sicurezza si riferiscono.

Di seguito per facilitare l’attività di stima dei costi per la sicurezza previsti al par. 4.1.1 dell’Allegato XV, si riportano le indicazioni minime di che cosa debba essere contabilizzato per ogni tipologia di costo ivi previsto.

Apprestamenti previsti nel PSC (par. 4.1.1, lettera a) dell’Allegato XV)

Nell’allegato XV.1, sono descritti i principali apprestamenti:

  • ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi;
  • gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie;
  • recinzioni di cantiere.

Tutti gli apprestamenti prima elencati rientrano nella stima dei costi della sicurezza se e solo se sono stati previsti dal CSP e chiaramente inseriti all’interno del PSC.

In particolare, gli apprestamenti che il CSP deve prevedere nel PSC sono solo quelli individuati per prevenire o contenere i rischi presenti con riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici.

Precisazioni sulla bonifica da ordigni bellici

I costi della bonifica preventiva da ordigni bellici, non vanno inseriti nella stima dei costi della sicurezza contenuta nei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) perché non sono da considerarsi “costo della sicurezza da non assoggettare a ribasso“.

Il motivo della scelta è supportato dalla seguente lettura della normativa vigente:

  • l’obbligo della valutazione del rischio da ordigni bellici è stato introdotto nel D. Lgs 81/2008 con la legge n° 177 del 01/10/2012 che ne ha modificato gli articoli 28 (Oggetto della valutazione dei rischi), 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione), 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) ed anche l’allegato XV(aggiungendo al punto 2.2.3,la lettera “b-bis) al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo; ”
  • non è stato modificato il dettagliato elenco al p. 4.1.1 – Stima dei Costi della Sicurezza – dell’allegato XV non aggiungendo una specifica voce;
  • non possono essere considerati quali costi derivanti da “procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza” (p. 4.1.1 lettera e) dell’allegato XV) in quanto per procedure il legislatore intende <<le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione>> (p. 4.1.1 lettera b) dell’Allegato XV) mentre la bonifica da ordigni bellici è una vera e propria attività lavorativa oggetto di apposito affidamento ad impresa specializzata.

La stima dei costi della sicurezza in caso di varianti

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso.

La liquidazione dei costi della sicurezza

Gli importi vanno liquidati come stabilito nel contratto d’appalto in conformità ai capitolati ed alle procedure interne 

Per i costi della sicurezza sostenuti dalle imprese esecutrici in subappalto, l’impresa affidataria deve corrispondere ad esse i relativi importi. Infatti, tale obbligo va evidenziato anche all’interno dei contratti, tra appaltatore e subappaltatori.

Il Committente o il Responsabile dei lavori eventualmente designato, deve assicurare che l’impresa affidataria adempia a quest’obbligo.

Prezziario di riferimento

I prezzari o listini ufficiali a cui fare riferimento, sono quelli vigenti nell’area interessata dai lavori oggetto dell’appalto.

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