ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORI INERENTI LA DENUNCIA E LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

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Negli ultimi 2 anni la legislazione che regolamenta la verifica di impianti sopraindicati ha subito rilevanti variazioni. Ora faremo il punto sulle norme di legge e sulle norme tecniche che regolamentano il settore. Inoltre ti daremo indicazioni pratiche sulle modalità di denuncia e di verifica di tale tipologia di impianti.

Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di impianti

Il datore di lavoro deve comunicare ad ARPAV e all’ISPELS la messa in servizio degli impianti di messa a terra, di protezione da scariche atmosferiche e di installazioni elettriche in luoghi pericolosi solo se installati in ambienti di lavoro, pubblici o privati, per i quali si configuri un’attività lavorativa cui sia applicabile il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La comunicazione di messa in servizio deve pervenire entro 30 giorni dalla data di messa in servizio dell’impianto. Successivamente tutti gli impianti dovranno essere periodicamente verificati come previsto all’art. 86 del D.Lgs. 81/2008.

Obbligo della valutazione del rischio elettrico, del rischio fulminazione, del rischio esplosione

Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi cui siano esposti i lavoratori ed elaborare un documento conclusivo. Invece, per quanto riguarda l’impiantistica elettrica, il datore di lavoro deve valutare i relativi rischi, attenendosi all’elencazione riportata all’art. 80 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le valutazioni di rischio sopracitate nonché le misure tecnico organizzative adottate per eliminare o ridurre i rischi individuati devono essere riportate nel “Documento di valutazione dei rischi”. Inoltre lo stesso datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi di esplosione eventualmente presenti in azienda (art 290) e, conseguentemente, redigere un “Documento sulla protezione contro le esplosioni”.

Procedure amministrative inerenti alla comunicazione di messa in servizio (denuncia) di dispositivi di protezione da scariche atmosferiche, di impianti di messa a terra e di installazioni elettriche in luoghi pericolosi

Secondo quanto previsto dal D.M. 37/2008, l’installatore ha l’obbligo di rilasciare al committente una “Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte”. Con l’emissione della dichiarazione di conformità si ha di fatto l’omologazione dell’impianto di messa a terra o di protezione da scariche atmosferiche (art. 2 D.P.R. 462/2001).

Per gli impianti installati in zone classificate a rischio esplosione, l’omologazione degli stessi si ha con l’effettuazione della prima verifica, la quale dev’essere espletata dall’ARPAV.

Il datore di lavoro soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i deve comunicare la messa in servizio dell’impianto, inviando una copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore sia al Servizio Controlli Impiantistici Ufficio provinciale ARPAV che all’INAIL (ex ISPESL) territorialmente competenti (art 3 DPR 462/2001).

Il termine ultimo entro cui va inviata la documentazione citata è di 30 giorni dalla data della messa in servizio dell’impianto. Per la trasmissione della dichiarazione di conformità/comunicazione della messa in servizio (Denuncia impianto) il datore di lavoro può utilizzare il Modulo Allegato “A”.

La Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte

Si sottolinea che è obbligo del datore di lavoro affidare i lavori di installazione, trasformazione, modifica, ampliamento degli impianti ad una impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/2008, pretendendo dal proprio installatore il rilascio di una “Dichiarazione di conformità” correttamente compilata.

L’ARPAV si riserva la facoltà di effettuare un controllo formale sulla correttezza e completezza della documentazione presentata e di non procedere alla registrazione della dichiarazione di conformità nei casi ove tale documento fosse palesemente errato o incompleto.

Nei casi di grave anomalie riscontrate nella dichiarazione di conformità rilasciata, verrà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria ed alla Camera di Commercio secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Nei casi in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile il datore di lavoro può inviare per la registrazione dell’impianto una “Dichiarazione di rispondenza”. Essa però deve essere sottoscritta da un professionista abilitato o da un installatore abilitato secondo quanto previsto dall’art. 7 del DM 37/2008.

Richieste di verifica periodica

I datori di lavoro possono richiedere la verifica periodica al Servizio Controlli Impiantistici Ufficio provinciale ARPAV territorialmente competente. Le tariffe per l’ARPAV sono disciplinate da Delibere della Giunta Regionale; sul sito ARPAV è riportato il Tariffario aggiornato annualmente.

In alternativa, per le verifiche periodiche, l’Utente può rivolgersi ad un “Organismo abilitato” individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo la Direttiva dell’11 marzo 2002.

Per scaricare la modulistica: https://www.arpa.veneto.it/arpav/urp/modulistica-2

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