PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Il decreto apporta numerose modifiche al codice e recepisce le segnalazioni formulate dall’ANAC, dal Consiglio di Stato e dalle associazioni di settore.

LE PRINCIPALI MODIFICHE

Le principali modifiche introdotte dal decreto correttivo, che entrerà in vigore il prossimo 20 maggio, riguardano i seguenti istituti:

  • appalto integrato: è stato introdotto un periodo transitorio il quale prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;
  • progettazione: è previsto l’uso obbligatorio dei parametri di cui al D.M. 143/2013 per il calcolo dei compensi a base di gara;
  • contraente generale: è introdotta la soglia minima di 150 milioni di euro per  poter ricorrere all’istituto del contraente  generale;
  • varianti: si specifica che la variante per errore progettuale è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;
  • subappalto: è confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto;
  • semplificazioni procedurali: è prevista la conferma di pareri, autorizzazioni e intese già resi dalle amministrazioni in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali siano scaduti i relativi pareri già acquisiti, ma non siano intervenute variazioni;
  • manutenzione semplificata: un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà disciplinare la progettazione semplificata per le manutenzioni fino a 2,5 milioni di euro;
INOLTRE:
  • albo dei collaudatori: le amministrazioni dovranno scegliere i collaudatori da un apposito albo;
  • massimo ribasso: potranno essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso i lavori di importo fino a 2 milioni di euro a condizione che si tratti di procedure ordinarie (non procedure negoziate) e che sia posto a base di gara il progetto esecutivo;
  • garanzie di pagamento dei compensi dei progettisti: è fatto divieto alle stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei compensi dei professionisti all’ottenimento del finanziamento per l’opera progettata. Nei contratti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (non attinenti agli interventi sui beni culturali) la stazione appaltante non potrà più prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso (eccetto per i contratti relativi ai beni culturali).
  • modifica dei poteri dell’Anac: l’Autorità non potrà più prescrivere alle stazioni appaltanti la correzione di eventuali atti di gara ritenuti illegittimi, mentre restano vincolanti i pareri-precontenzioso richiesti dalla stazione appaltante o da una delle parti;
  • partenariato pubblico privato: sale da 30% al 49% il contributo pubblico per la realizzazione di opere in partenariato pubblico privato

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