Il 19 dicembre 2019 è stato convertito definitivamente in legge il Decreto Legge n° 124/2019 (c.d. “collegato fiscale alla “Finanziaria”) che ha modificato l’art 25 del DLgs n. 504/1995 o “Testo Unico delle Accise”.
L’Art 25 risulta così modificato:
- Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.
- Sono obbligati alla denuncia di cui al comma 1:
- a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi (NB prima erano 25 mc);
- b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
- c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi [NB prima erano 10 mc].
L’obbligo di Denuncia di Esercizio all’Agenzia delle Dogane di conseguenza si estende ai detentori di stoccaggi di carburanti ad uso privato inferiori a 25 mc ma superiori a 10 mc. Sono inclusi anche i possessori di pompe automatiche di carburanti ad uso privato aventi cisterne con capacità complessiva compresa tra mc 5 e fino a mc 10.
La Denuncia d’Esercizio è già obbligo vigente da inizio anno e dunque si invita ad adempiervi al più presto.
Il dettato normativo comporta inoltre la tenuta del Registro di carico e scarico dei carburanti utilizzati, che per non gravare troppo in termini burocratici sui nuovi soggetti obbligati è comunque fattibile in modalità semplificata.
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L’Agenzia delle Dogane ha stabilito e diffuso tali modalità con la determinazione Prot. n. 240433/RU del 27.12.2019.
La delibera da le istruzioni relative alla compilazione e tratta gli esercenti “deposito minore” e del “distributore minore”. I primi sono i depositi di prodotti energetici da 10 a 25 metri cubi. I distributori minori sono apparecchi di distribuzione automatica di carburante collegati a serbatoi di capacita da 5 a 10 metri cubi.
Essi devono tenere il registro presso l’impianto e ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio.
Inoltre gli esercenti devono trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente tramite PEC un prospetto riepilogativo dei movimenti effettuati durante l’anno. Il tutto deve avvenire entro il mese di febbraio dell’anno seguente.
Si ricorda di conservare tutta la documentazione presso l’impianto per un periodo di 5 anni dalla data di ultima scritturazione.
Si evidenzia che tale determinazione doganale è stata pubblicata sul sito internet dell’Agenzia il 30.12.2019. Di conseguenza l’obbligo di iniziare a compilare il registro di carico e scarico, decorre dal 1° Aprile 2020.
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