Le aziende di qualunque settore produttivo che abbiano al loro interno almeno un lavoratore (socio operante, apprendista, stagista etc.) sono tenute a sottoporre a regolare manutenzione e verifica periodica gli impianti di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti in ambienti a rischio esplosione (DPR 462/01).
La periodicità dei controlli (due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto. Ogni due anni nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio d’incendio mentre ogni cinque anni negli altri casi.
Le imprese per effettuare le suddette verifiche devono rivolgersi a ASL, ARPAV o Organismi abilitati dal Ministero dello sviluppo economico.
Il Decreto Mille proroghe, del 31 dicembre 2019, ha introdotto l’obbligo per i Datori di Lavoro di trasmettere il nominativo dell’organismo incaricato di eseguire controlli. Questi avvengono attraverso l’invio di una comunicazione per il tramite del sistema informatico CIVA dell’INAIL. Lo stesso è già utilizzato per la denuncia delle attrezzature di lavoro (Sollevamento Cose, Sollevamento Persone e GVR).
Si segnala che è stato istituito un tariffario unico, uguale per tutti gli Organismi di verifica, basato sulle “classi di potenza installata” per l’impianto di terra e sul tempo dedicato per la verifica in caso di impianto ATEX e scariche atmosferiche.
Nei primi mesi di avvio della nuova procedura l’utenza dovrà effettuare tale comunicazione via PEC alle Unità Operative INAIL territorialmente competenti. Ciò avviene poiché non è ancora attivo il servizio all’interno dell’applicativo CIVA.
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