VIDEOSORVEGLIANZA: NON BASTA L’ACCORDO COI DIPENDENTI

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Un datore di lavoro ha installato nella propria azienda un impianto di videosorveglianza senza l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 4, comma 1, L. n. 300 del 1970, bensì facendo un accordo scritto con i dipendenti. Riteneva che l’accordo con (tutti) i dipendenti fosse sufficiente a rendere legalmente corretta l’installazione dell’impianto. ma secondo la sentenza del giudice di primo grado si sbagliava. Il titolare di conseguenza ha proposto ricorso per cassazione.

La Corte di cassazione, sez. III penale, con sentenza 17 gennaio 2020, n. 1733 conferma tuttavia l’indirizzo consolidato in pronunce assai recenti secondo cui la fattispecie incriminatrice ex art. 4 è integrata (con l’installazione di un sistema di videosorveglianza in grado di controllare a distanza l’attività dei lavoratori, come nel caso di specie) anche quando l’installazione dell’impianto sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti.

Il datore di lavoro deve trovare un accordo con le rappresentanze sindacali qualora voglia installare regolarmente un impianto di videosorveglianza.

Tale procedura, “frutto della scelta specifica di affidare l’assetto della regolamentazione di tali interessi alle rappresentanze sindacali o, in ultima analisi, ad un organo pubblico, con esclusione della possibilità che i lavoratori, uti singuli, possano autonomamente provvedere al riguardo”, per la S.C. è legata alla considerazione dei “lavoratori come soggetti deboli del rapporto di lavoro subordinato”.

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IL CONSENSO DEI LAVORATORI NON E’ SUFFICIENTE

Siccome il datore di lavoro ha una maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, la procedura codeterminativa è da reputare inderogabile. Essa infatti può essere sostituita dall’autorizzazione amministrativa nel solo caso di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali.

Il consenso dei singoli lavoratori, “in qualsiasi forma prestato, non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice”.

Tornando al caso del titolare di cui abbiamo parlato all’inizio dovete sapere che il ricorso è stato rigettato e lui è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Fonte: Altalex

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