L’articolo 30 del D.L. 23/2020 ha esteso quanto previsto per il credito d’imposta relativo alle spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del D.L 18/2020 in termini di misure e limiti di spesa. Il credito è pari al 50% delle spese sostenute e fino ad un massimo di €20.000 a beneficiario. Questo decreto fa riferimento alle spese sostenute nel corso del 2020 per acquistare dispositivi di protezione individuali (DPI) per proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici.
A tal riguardo il D.Lgs. 81/2008 definisce DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.
Di conseguenza, possono essere quindi definiti dispositivi di protezione individuale le mascherine di qualsiasi tipo, guanti, calzari, tute e visiere protettive e occhiali. Invece, possono essere definiti altri dispositivi di sicurezza, ad esempio, i pannelli protettivi o altre barriere di protezione.
Sembra ragionevole ipotizzare che possano essere ricomprese anche le spese sostenute per l’acquisto di gel igienizzanti e altri prodotti disinfettanti. Infatti, il Ministero della Salute li classifica come DPI (si veda il Protocollo di intesa siglato tra Governo e Parti Sociali il 14 marzo scorso).
Infine, l’articolo 43 del D.L. 18/2020 stabilisce il trasferimento di 50 milioni di euro, entro il termine del 30 aprile 2020, dall’INAIL a Invitalia. Questi fondi sono destinati alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
È chiaro che entrambe le disposizioni hanno l’obiettivo di sostenere alle imprese per garantire la sicurezza dei lavoratori ma occorrerà verificare come (e se) si coordineranno queste due disposizioni.
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