LA RIPARTENZA: GRANDE RESPONSABILITÀ PER IL DATORE DI LAVORO

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Il contagio da Coronavirus è considerato dal decreto Cura Italia come infortunio meritevole di essere coperto dall’Inail in ambito lavorativo. Di conseguenza il datore di lavoro è responsabile penalmente ai sensi dell’articolo 590 c.p. e omicidio colposo secondo l’art. 589 c.p.

Per questo motivo l’art. 42 comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020  prevede la copertura Inail per le persone assicurate che vengono infettate da Covid-19 mentre lavorano. Inoltre, l’Inail infatti ha precisato attraverso la circolare n.13 del 3/4/2020 che le malattie infettive e quindi ance il Coronavirus fanno parte degli infortuni sul lavoro.

Di conseguenza, nel caso in cui il datore di lavoro non adottasse misure di sicurezza per prevenire il contagio e un dipendente lo contraesse la responsabilità penale sarebbe del titolare. Infatti, in tal caso il datore di lavoro dovrà rispondere di lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell’art. 590 c.p. oppure di omicio colposo (art. 589 c.p.) nel caso in cui la malattia portasse alla morte.

L’articolo 2087 c.c. infatti impone al datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica dei suoi lavoratori. Inoltre il titolare è sogetto del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’articolo 18 di tale decreto che impone il titolare a fornire ai lavoratori protezioni adeguate, informare immediatamente i lavoratori di un pericolo e le disposizioni prese a riguardo e astenersi dal chiedere di riprendere l’attività lavorativa nel caso in cui ci sia un pericolo grave.

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E’ da tenere presente anche l’articolo 271 del testo unico che obbliga il titolare a valutare il rischio biologico.

Infine, l’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020 impone alle imprese di rispettare i contenuti del protcollo per il contenimento del virus covid-19 negli ambienti di lavoro.

In conclusione, se il datore di lavoro non si attiva per impedire il contagio è penalmente punibile ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p. nel caso in cui ci sia un collegamento tra la sua negligenza e l’evento-contagio.

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