La figura del medico competente è stata introdotta dal DPR 303/1956 art. 33 e precisata dal DPR 320/1956 artt. 95-98 circa l’assistenza ai lavoratori esposti a sostanze tossiche o nocive. Ed è poi stato estesa dal DPR 962/1962 art. 2 e dal D.lgs. 277/1991 art. 15 a tutte le aziende che esponevano i lavoratori a prodotti e agenti chimici.
Infine, generalizzata con il d.lgs. 626/1994, art. 3 e 7, in tutte le aziende a rischio (poi abrogato e sostituito dal d.lgs. n. 81/2008).
Infatti, il d.lgs. n 81/2008 ha introdotto una disciplina organica sui garanti della sicurezza sul lavoro, ivi compreso il medico competente. Questi è un collaboratore che aiuta l’imprenditore nell’esercizio dei suoi obblighi prevenzionali, mercé le proprie cognizioni specifiche in ambito medico. Si tratta dunque di un rapporto dalla duplice natura:
– privatistica, con riferimento alla “relazione” con il titolare dell’azienda,
– pubblicistica, in virtù dell’imparzialità con cui il medico deve operare per la salvaguardia della tutela dell’integrità fisica dei lavoratori.
I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Il d.lgs. n. 106/2009, recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n.81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, suddivide i compiti del medico competente in tre categorie: Professionali, Collaborativi e Informativi.
I COMPITI PROFESSIONALI
Essi si sostanziano nel dovere di svolgere la sorveglianza sanitaria; si tratta degli atti medici volti alla tutela della salute dei lavoratorisull’ambiente di lavoro, in considerazione dei fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
I COMPITI COLLABORATIVI
Sono caratterizzati dalla necessità di cooperare con il datore di lavoro per la programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori ai rischi. «La partecipazione del medico competente alla fase di valutazione dei rischi aziendali garantisce allo stesso un’approfondita conoscenza dell’organizzazione dei processi lavorativi e gli consente, conseguentemente, di fissare adeguate misure di prevenzione ed efficaci protocolli sanitari. Inoltre, nell’ambito di tale attività occorre un suo coinvolgimento, da parte del datore di lavoro, anche nella redazione del documento di valutazione dei rischi e nella agevole individuazione delle possibili cause di eventuali disturbi riferiti dal lavoratore».
I COMPITI INFORMATIVI ESISTENTI
1) informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività.
2) fornire informazioni analoghe ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
3) esprimere per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori.
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