Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019 n. 163 (pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020) aggiorna la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) n. 517/2014, e dai relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.
Tra le violazioni vi sono anche quelle legateagli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018. In particolare gli art 6 e 8 stabiliscono che le imprese certificate, le imprese non soggette all’obbligo di certificazione e le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro. Inoltre, le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sanzionate da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Per le imprese che affidano le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del certificato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Sono previste sanzioni anche per gli Organismi di certificazione che non rispettano i termini fissati dal DPR 146/2018 per l’inserimento nel Registro dei dati relativi ai certificati. In questo caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
Se uno dei soggetti obbligati non effettua l’iscrizione al Registro telematico nazionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
VENDITE
Per quanto riguarda le vendite per non essere sanzionati le imprese non devono fornire gas fluorurati a persone fisiche o imprese senza certificato o attestato. La violazione di tale obbligo di legge comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
F-GAS
Chi acquista gas fluorurati per le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato è sanzionato da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Le imprese che forniscono apparecchiature non sigillate contenenti gas fluorurati sono sanzionate da 1.000,00 a 50.000,00 euro. Invece, per il mancato inserimento nella Banca Dati delle informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
ORGANI DI CONTROLLO
Gli organi preposti all’attività di vigilanza e di accertamento delle sanzioni amministrative e pecuniarie, sono numerosi. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), nonché l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Possono procedere all’accertamento delle violazioni previste dal decreto, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive competenze.
Una volta raggiunto l’esito delle attività di accertamento il Ministero dell’ambiente trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente.
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