Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14/09/11 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, entrato in vigore il 23/11/11, norma la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e le procedure generali di sicurezza da applicare nei lavori in spazi confinati e/o negli ambienti con sospetto inquinamento.
Il Decreto, assieme alla Guida Operativa sull’art. 66 del D.Lgs. 81/08 dell’ex ISPESL, ha la chiara finalità di arginare le drammatiche morti sul lavoro causate da accessi “insicuri” in spazi confinati.
PRINCIPALI OBBLIGHI PREVISTI DAL D.P.R. 177/11 PER LE ATTIVITA’ IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
Ricordiamo i principali obblighi previsti dal D.P.R. n. 177/11:
- obbligo per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano lavori in ambienti confinati, in aggiunta ai già previsti obblighi del D.Lgs. 81/08, di effettuare specifica informazione, formazione e addestramento a tutti i lavoratori con verifica di apprendimento e di aggiornamento periodico;
- le imprese impegnate in lavori in ambienti confinati devono dotarsi di idonei D.P.I. e attrezzature di sicurezza necessari per garantire la sicurezza nei lavori in spazi confinati;
- obbligo per le imprese che eseguono lavori in ambienti confinati di disporre di “personale esperto” in numero non inferiore al 30%. Si intende “persona esperta” un lavoratore che abbia maturato almeno tre anni di esperienza nei lavori in “ambienti confinati“;
- il committente deve informare tutti i lavoratori impegnati in merito a tutti i rischi presenti nell’area di lavoro, con un incontro di durata non inferiore ad un giorno;
- obbligo per il Datore di Lavoro Committente di individuare un proprio Rappresentante che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte all’interno di spazi confinati da parte dei lavoratori delle imprese in appalto.
COME FORMARE E INDIVIDUARE IL RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO PER LE ATTIVITA’ IN SPAZI CONFINATI?
Il D.P.R. 177/11 prevede che il “Rappresentante” per le attività negli spazi confinati sia in possesso di adeguate competenze, formazione e addestramento, senza però fornire indicazioni specifiche.
COME VALUTARE IL RISCHIO NEGLI SPAZI CONFINATI?
La valutazione del rischio delle attività in spazi confinati è un obbligo a carico del Datore di Lavoro, sancito dal D. Lgs. 81/08. Ma, vi è un grave vuoto della legislazione sulla definizione di precisi criteri per identificare e definire i livelli di pericolosità degli spazi confinati. Per questo motivo vengono accorpati in un termine vago una variegata casistica di luoghi (aperti, chiusi, con rischio di caduta o meno, con rischio chimico o meno, di dimensioni rilevanti o contenute, etc.).
COME GESTIRE LA SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN SPAZI CONFINATI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI?
La valutazione del rischio e le gestione della sicurezza nelle attività in spazi confinati presenta ulteriori criticità nei cantieri temporanei e mobili dove anche il Coordinatore per la Sicurezza (CSP/CSE) dovrà, per mezzo del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), affrontare il tema della sicurezza nei lavori in ambienti confinati.
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Fonte: Vega formazione