Il 31 marzo 2011 il consiglio europeo pubblicò il Regolamento n. 333/2011 il quale detta i criteri in base ai quali alcuni tipi di rottami di ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio smettono di essere considerati rifiuti.
I criteri sono contenuti negli allegati I (ferro e acciaio) e II (alluminio) con l’indicazione anche degli obblighi minimi di monitoraggio interno.
Il regolamento è entrato in vigore il 28 aprile, ma si applica dal 9 ottobre 2011 per consentire agli operatori di conformarsi ai criteri in esso contenuti.
Criteri per i rottami
I criteri per i rottami di ferro e acciaio e per i rottami di alluminio sono suddivisi nel modo seguente:
- qualità dei rottami;
- rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero;
- processi e tecniche di trattamento.
I rottami cessano di essere considerati rifiuti nel momento in cui all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I (rottami di ferro e acciaio) o al punto 2 dell’allegato II (per i rottami di alluminio);
- i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’Allegato I o dell’Allegato II (a seconda che si tratti di rottami di ferro e acciaio o di alluminio);
- i rottami ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato relativo;
- il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 (Dichiarazione di conformità) e 6 (Gestione della qualità) del regolamento.
Dichiarazione di conformità
Per ciascuna partita di rottami metallici, il produttore o l’importatore stila una dichiarazione di conformità in base al modello indicato nell’allegato III. La dichiarazione di conformità può essere stilata anche in formato elettronico. Il produttore o l’importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici e ne conserva una copia per almeno 1 anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
Gestione della qualità
Il produttore applica un sistema di gestione della qualità che dimostri la conformità ai criteri dei rottami individuati negli articoli 3 e 4. Il sistema prevede una serie di procedimenti documentali che riguardano vari aspetti indicati nell’articolo 6. Nello specifico:
- controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II;
- monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II;
- monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall’operazione di recupero di cui al punto1 degli allegati I e II (che comprenda anche campionamento e analisi);
- efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II;
- osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;
- registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma dei primi quattro punti sopra esposti;
- revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;
- formazione del personale.
Regolamento comunitario 715-2013 – Rottami in rame o leghe di rame – End of Waste
Secondo la direttiva citata del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti, infatti, taluni rifiuti specifici cessano di essere tali quando siano sottoposti a un’operazione di recupero e soddisfino criteri specifici (elaborati dalla Commissione) conformi a determinate condizioni.
Ossia quando i materiali sono comunemente utilizzati per scopi specifici; esiste un mercato o una domanda per tali materiali; i materiali soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e l’utilizzo non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Dopo i Regolamenti UE sui rottami di ferro e sui rottami di vetro, la Commissione UE ha pubblicato il nuovo Regolamento UE del 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201), recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. Si stabiliscono quindi le condizioni per le quali i rottami di RAME cessano di essere rifiuti.
Il Regolamento è pienamente applicabile dal 1 gennaio 2014.
In sintesi i rottami di rame non vengono considerati rifiuti i quando all’atto del conferimento dal produttore (recuperatore) a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le condizioni elencate ai punto 1 , 2 e 3 dell’allegato I.
Tra i servizi di BWB Conforma è presente il servizio Conformità Legislativa.
Scrivi alla mail bwb@bwbconforma.it,
=> per i clienti che hanno attivo il servizio informiamo che abbiamo provveduto ad aggiornare elenco
TI É PIACIUTA QUESTA NEWS?
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER E RESTA SEMPRE AGGIORNATO
Fonte: Methaconsulting