L’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) ha lanciato ufficialmente la banca dati SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects – Products) e definito i requisiti informativi per la sua compilazione.
Con esse si attua un nuovo obbligo di comunicazione relativa agli articoli che contengono sostanze ritenute pericolose in concentrazione maggiore dello 0,1% in peso dell’articolo.
Inoltre, utte le aziende che immettono prodotti sul mercato europeo dovranno effettuare tale comunicazione a partire dal 5 gennaio 2021, ossia la data di entrata in vigore dell’obbligo.
In poche parole si tratta di un’estensione degli obblighi di comunicazione sanciti dall’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 1907/2006 REACH, disposta ai sensi del nuovo art. 180 del Testo Unico Ambientale.
I fornitori di articoli non comunicheranno più le informazioni circa i propri articoli contenenti sostanze di Candidate List (reperibile nel sito ufficiale ECHA: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table) esclusivamente ai destinatari di tali articoli ma dovranno prioritariamente informare ECHA compilando il database SCIP.
I DATI
Tutti i fornitori di articoli che contengono una o più sostanze incluse nella Candidate List della Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche, dovranno inserire nella banca dati:
- Informazioni obbligatorie
- informazioni rilevanti per l’identificazione dell’articolo;
- nome, intervallo di concentrazione e posizione dell’SVHC;
- altre informazioni sull’uso sicuro dell’articolo, in particolare, se le informazioni di cui sopra non sono sufficienti a garantire la corretta gestione dell’articolo come rifiuto.
- Informazioni non obbligatorie
- immagine dell’articolo
- descrizione delle dimensioni dell’articolo
- istruzioni per il disassemblaggio
- informazioni pertinenti che permettano la gestione sicura dell’articolo.
Per “fornitori di articoli”, ossia i soggetti a questo nuovo adempimento, si intendono:
- i produttori europei di articoli;
- gli importatori di articoli;
- i distributori UE di articoli.
I rivenditori diretti verso il consumatore, viceversa, non devono presentare informazioni all’ECHA.
Inoltre, è importante ricordare che la banca dati SCIP non impone obblighi ai gestori dei rifiuti ma si rivolge a loro quali utenti privilegiati, in quanto ha lo scopo di fornire informazioni utili a migliorare il recupero di risorse dai rifiuti.
Per esempio dovrà:
- contribuire a ridurre la generazione di rifiuti contenenti sostanze pericolose cercando di sostituirle con sostanze meno pericolose;
- favorire l’isolamento dei rifiuti contenenti sostanze pericolose, fin dallo smontaggio e dalle operazioni di cernita dei rifiuti;
- identificare quei flussi di materiali recuperabili per i quali le sostanze pericolose residue, presenti negli articoli dismessi, potrebbero significativamente incidere e definire le esigenze di ulteriore trattamento;
- contribuire all’innovazione e allo sviluppo di nuove tecnologie di gestione dei rifiuti.
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Fonte: Atseco