RILEVAZIONE TEMPERATURA: i CHIARIMENTI DEL GARANTE

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Il Garante per la protezione dei dati personali si è più volte pronunciato in merito alla possibilità di rilevare la temperatura corporea di dipendenti, utenti e fornitori di aziende e studi privati. 

In principio l’Autorità avesse affermato che la raccolta di dati riferibili a sintomatologia Covid-19 fosse una competenza dei preposti alla tutela della salute pubblica. Successivamente ha fornito un’indicazione diversa legittimando in particolare la raccolta dei dati di Triage. Questo anche da parte di datori di lavoro, i dipendenti e i fornitori che devono avere accesso alle sedi aziendali e agli studi medici. 

Inoltre, il Garante ha sottolineato che devono comunque essere rispettati i principi generali del trattamento e, in particolare, quello di “minimizzazione del trattamento”. Pertanto, per quanto riguarda il rilevamento della temperatura corporea, il titolare può annotarla solo se superiore al normale. L’unico scopo di questo è spiegare e documentare il motivo che ha impedito l’accesso dell’interessato al luogo di lavoro. 

Invece, sel’interessato a cui viene misurata la temperatura corporea non è un dipendente o collaboratore in nessun caso il dato si può annotare.

Quindi riassumendo il dentista:

  • potrà conservare il dato relativo al dipendente solo qualora la temperatura sia tale da impedirne l’accesso allo studio;
  • NON potrà conservare il dato relativo alla temperatura corporea di pazienti e fornitori in nessun caso.

SEZIONE DELLA FAQ

Riportiamo di seguito una sezione della FAQ dell’Autorità sul tema (LEGGI QUI ): 

“In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.

Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.”

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