VALUTAZIONE RISCHIO FULMINAZIONE

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L’art. 17 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione dei rischi sul lavoro con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall’art. 28 dello stesso decreto. Invece, la valutazione del rischio di fulminazione rientra nel contesto più ampio dei rischi di natura elettrica, trattati nel Capo III del Titolo III del D.Lgs. 81/08.

La modalità per effettuare la stima del rischio di fulminazione è trattata nella norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) e prevede una specifica procedura di calcolo. L’applicazione della valutazione del rischio fulminazione è complessa e richiede specifiche competenze sull’argomento.

La norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) definisce il rischio di fulminazione tollerabile (RT) come il massimo valore di rischio che può essere tollerato per la struttura.

Invece, vi ricordiamo che la norma CEI 81-30 protezione contro i fulmini – Reti di localizzazione fulmini (LLS) è stata abrogata dal 01/06/2020 (ma rimane applicabile fino al 13/11/2022) e sostituita con la norma CEI EN IEC 62858:2020 (CEI 81-31) “Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) – Prinicipi generali. Questa nuova norma tratta le misure necessarie pe rendere sicuri i valori di NG e NSG ottenuti da una rete LLS.

VALUTAZIONI

La valutazione del rischio fulminazione effettuata secondo la norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) porta a due conclusioni:
1) se il rischio fulminazione, calcolato per la specifica struttura, risulta minore del rischio tollerabile (RT), non è necessario procedere all’installazione di sistemi di protezione contro il fulmine e la struttura si definisce “auto protetta” dal rischio fulminazione;
2) se invece il rischio fulminazione totale calcolato risulta maggiore del rischio tollerabile RT, dovranno essere adottate idonee misure di protezione quali ad esempio captatori, gabbie di Faraday, scaricatori, etc.

Inoltre ricordiamo che la valutazione del rischio fulminazione è parte integrante del documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Esso poi deve essere effettuato dal datore di lavoro in accordo con le prescrizioni del D.Lgs. 81/08. Nello specifico, l’art. 80 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio di fulminazione.

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