GDPR E MINIMIZZAZIONE DEI DATI

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CONDIZIONI DI LEICITA’

Il trattamento dei “dati personali” per essere lecito deve essere limitato ai soli dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati. Questo fa si che debba essere determinato quale sia lo scopo che il Titolare del trattamento ha quando richiede dei dati personali. Infatti, nel caso in cui i dati fossero usati per scopi diversi la raccolta è eccedente e non pertinente.

Si dice che una raccolta di dati è eccedente quando risulta troppo grande rispetto all’intenzione di chi raccoglie le informazioni. Invece è non pertinente quando non serve per la finalità dichiarate. Prendendo in considerazione lo scopo si stabilisce se i dati raccolti rispettino le condizioni di liceità dell’art. 6 del GDPR e se la loro raccolta sia necessaria per raggiungere lo scopo dichiarato.

NEWSLETTER E PROGRAMMI FEDELTA’

Per quanto riguarda le newsletter le cose sono un po’ diverse. Infatti per l’invio di essa l’unico dato personale necessario è l’e-mail a cui inviarla. Inoltre, essa può essere utilizzata solo per la newsletter. Infatti, se la società decidesse di utlizzarla in modo diverso o addirittura di richiedere altri dati commetterebbe una violazione del prinicpio di minimizzazione.

L’iscrizione ai programmi fedeltà funziona alla stessa maniera. Infatti la richiesta di dati aggiungitivi (come per esempio la richiesta del reddito) renderebbe il trattamento contrario al principio in esame. Nel caso in cui una società voglia usare dei dati in suo possesso per un’altra pratica non specificata al cliente, essa commetterebbe un’infrazione in quanto i dati possono essere utilizzati solamente per le cose a cui è stato dato il consenso.

ENTI PUBBLICI

La raccolta di tali informazioni da parte degli enti pubblici è lecita in quanto destinata a consentire all’ente di svolgere la propria attività e di fornire alle persone i propri servizi. Inoltre, se il trasferimento dei dati personali è fatto per svolgere servizi di prima necessità il trattamento è consentito.

Invece, se l’ente dovesse trasferire interamente il proprio patrimonio di dati ad un soggetto privato per poi contattare le persone per vendere un determinato prodotto allora non sarebbe legale. Infatti, così facendo il trasferimento dei dati risulterebbe eccedente rispetto al fine prefissato. Vi è dunque una “limitazione” dei dati personali, che possono essere trasferiti solo con riguardo ai casi in cui il consenso sia stato rilasciato, ed impedisce l’invio massivo che sarebbe sproporzionato ed eccedente rispetto alle finalità.

CONCLUSIONE

In sintesi, il titolare del trattamento può raccogliere dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime, dettagliatamente illustrate nell’informativa messa a disposizione degli interessati. Ogni successivo trattamento dovrà risultare compatibile con tali finalità («limitazione della finalità»). Inoltre i dati dovranno risultare adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»).

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