GDPR: la trasparenza

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Come affermato nell’articolo 15 del GDPR, il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all’interessato siano facilmente accessibili e facilmente comprensibili. 

Ciò è particolarmente utile in situazioni quali la pubblicità on line, in cui la molteplicità degli operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell’operazione rendono difficile capire se vengono raccolti dati o meno. Inoltre, quando la raccolta dei dati riguarda i minori, qualsiasi informazione e comunicazione deve utilizzare un linguaggio chiaro anche per loro.

L’obbiettitvo di tutto ciò è assicurare un trattamento equo e trasparente con riguardo agli interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.

Infatti, è opportuno che tutti siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati devono essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta.

I FORMATI MULTISTRATO

Per favorire la trasparenza viene favorito l’utilizzo dei c.d. formati multistrato. Difatti, le politiche in materia di protezione dei dati sono documenti complessi che contengono una grande quantità di informazioni orientate a situazioni specifiche.

L’obiettivo delle comunicazioni multistrato è di migliorare le informazioni volte a proteggere i dati, concentrandosi nel rendere chiare le informazioni necessaria perchè ciascun individuo possa prendere autonomamente decisioni. Così facendo, l’interessato può con un’occhiata alle semplici icone scoprire se e in quale modo i propri dati vengono utilizzati.

–> GDPR: PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT

Il GDPR prevede che al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto dello stesso dovrebbe essere incoraggiata l’istituzione di meccanismi di certificazione, sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi.

Per questo motivo l’art. 12 del Regolamento afferma che il titolare del trattamento debba adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni necessarie. Inoltre devono essere fornite anche brevi e chiare comunicazioni relative al trattamento dei dati personali.

LE INFORMAZIONI

L’art. 13 prevede che in caso di raccolta di dati, il titolare del trattamento deve fornire:

  • l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
  • i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
  • le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
  • qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
  • gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
  • ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione.

–> AREA GDPR

Inoltre sempre l’art. 13 afferma che nel momento in cui i dati personali sono presi, il titolare del trattamento al fine di garantire un trattamento chiaro e trasparente deve fornire:

  • il periodo di conservazione dei dati personali oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  • l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali;
  • qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
  • il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
  • se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto.
  • l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4.

l’ART. 14

L’art. 14, sancisce che se i dati non sono stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento deve fornire all’interessato le medesime informazioni di cui all’art. 13 ad eccezione del punto d) dove dovrà indicare le categorie di dati personali in questione.

Anche le ulteriori informazioni che il titolare dovrà fornire all’interessato per garantire un trattamento equo e trasparente sono praticamente identiche a quelle di cui all’art. 13.

Rispetto, quindi, alla normativa precedente l’informativa assume sempre una rilevanza fondamentale ed anzi le informazioni da fornire sono anche maggiori e più dettagliate.

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