Da anni si parla della tassa sulla plastica ma nonostante fosse al centro dei dibattiti publici ogni volta è stata rimandata. Però, dal 1 luglio 2021 la plastic tax dovrebbe finalmente entrare in vigore. La nuova tassa sui manufatti in plastica con singolo impiego, noti come Macsi diventerà quindi realtà.
Per l’applicazione va prima definito l’impianto attuativo, a cui dovrà provvedere un provvedimento interdirettoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate. Lo scopo è quello di circoscrivere ambito di applicazione, iter amministrativo, modalità di certificazione e tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei Macsi ed eventuale compostabilità degli stessi. La seconda novità riguarda la possibilità a partire dal prossimo anno e senza un periodo sperimentale, di utilizzare fino al 100% di PET riciclato (rPET) nelle bottiglie di plastica, superando così il limite del 50% attualmente in vigore.
I MACSI
Come già affermato la plastic tax si applica all’uso dei cosiddetti Macsi. Ma cosa sono esattamente? Sono imballaggi usa e getta, realizzati con plastiche di origine sintetica e destinati a contenere, proteggere o consegnare merci o prodotti alimentari.
Sono esempi di ciò le bottiglie in plastica, le buste e i vasetti per lo yogurt per gli alimenti, i contenitori in tetrapak e gli involucri di qualsiasi merce. Anche il polistirolo, il pluriball, i film in plastica e i tappi delle bottiglie lo sono.
I soggetti obbligati a versare la plastic tax sono diversi. Per i Macsi fabbricati in Italia spetta al fabbricante o al committente, cioè il soggetto che richiede la fabbricazione di Macsi in conto lavoro. Invece, per i Macsi provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, tocca al soggetto che acquista Macsi nel caso di vendite B2B o il cedente nel caso di vendite B2C a consumatori privati in Italia. Infine, per i Macsi provenienti da paesi terzi invece, la responsabilità ricade sull’importatore.
COME FUNZIONA LA TASSA
Si dovranno fare dichiarazioni trimestrali da presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Inoltre entro il medesimo termine andrà fatto il versamento dell’imposta dovuta.
COSA PREVEDE LA PLASTIC TAX
E’ introdotta un’imposta di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei Macsi. Sono esclusi i manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere e proteggere medicinali.
Le altre novità previste dall’1° luglio e introdotte con la Legge di Bilancio 2021:
- è modificata la definizione di Macsi semilavorati e si includono anche le preforme, prodotti ottenuti dallo stampaggio di PET finalizzati a diventare bottiglia o contenitore per bevande, tramite un processo di soffiatura.
- tra i soggetti obbligati si includono anche i committenti, i soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere Macsi, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali;
- la soglia di esenzione dall’imposta che deriva dalle dichiarazioni trimestrali viene portata da 10 a 25 euro;
- sono ridotte le sanzioni per il mancato e il ritardato pagamento dell’imposta che passano dal doppio al decuplo dell’imposta evasa al quintuplo. Gli importi dovuti per la tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale passano da 250 a 2.500 euro.
LA PLASTIC TAX EUROPEA
Dal 1 gennaio 2021 gli Stati membri dell’Unione europea applicano la PTEU, ossia la plastic tax europea, che si applica ai rifiuti plastici da imballaggi non riciclati. Lo scorso 15 dicembre, è stato stabilito che la PTEU consiste in 80 centesimi per ogni chilogrammo non riciclato. I contributi verranno calcolati dalla Commissione Europea e l’introito verrà utilizzato per finanziare il piano di ripresa economica in seguito alla pandemia Covid-19.
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