img src="carico e scarico rifiuti" alt="">

ESCLUSIONE REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI DI CANTIERE

Tempo di lettura: 3 minuti

In merito alla gestione dei rifiuti di cantiere ricordiamo una importante esclusione a favore delle imprese edili. Infatti, esse sono escluse dall’obbligo di tenuta del registro di carico-scarico rifiuti se in cantiere producono rifiuti speciali non pericolosi.

Ricordiamo che detta esclusione oggi è vigente per effetto dell’art. 6 comma 3-ter della legge 12/2019 di conversione con modifiche del D.L. n. 135/2018, nonché dall’art. 190, comma 1, lettera a), art. 189 comma 3 e dell’art. 184 comma 3 lettera b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

L’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti riguarda tutti i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in cantiere indipendentemente dal loro codice CER. Di conseguenza tutti i rifiuti non pericolosi non appartenenti/attribuibili al Capitolo CER 17 (edilizia) in quanto sono generati nell’ambito dell’attività svolta in cantiere (ad esempio sono altresì esclusi i rifiuti non pericolosi costituiti da imballaggi contenuti nel Capitolo CER 15 01).

Quanto sopra esposto è stato confermato da ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale) con la nota del 8 aprile 2016.

La nota ISPRA, oltre a semplificare la gestione dei rifiuti non pericolosi prodotti in cantiere, è anche perfettamente in linea con il precedente pronunciamento del Ministero dell’Ambiente il quale con la nota MATTM del 09/05/2007 prot. n. UL/2007/4130 aveva già chiarito che:

[…] appare ragionevole ritenere che i soggetti di cui all’articolo 212, comma 8, D.Lgs 152/2006, cioè le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e/o trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri (ex semplificata oggi categoria 2- bis dell’Albo Gestori Ambientali), non sono obbligati alla tenuta e conservazione del registro di carico e scarico rifiuti […].

Invece, se l’impresa produce rifiuti non pericolosi in un luogo diverso dal cantiere e, quindi, la produzione dei rifiuti non pericolosi non può essere attribuibile all’attività di costruzione e demolizione, quei rifiuti non pericolosi devono essere registrati sul registro di carico e scarico rifiuti e anche comunicati annualmente alla CCIAA con apposito MUD.

RIFIUTI PERICOLOSI

Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi (ad esempio rifiuti di manufatti in cemento-amianto) essi devono rispettare l’obbligo sia del registro di carico/scarico, sia del MUD.

RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI: SOGGETTI AUTORIZZATI

Le attività di rimozione rifiuti pericolosi così come le attività di trasporto di rifiuti pericolosi possono essere esercitate solo da imprese autorizzate che hanno ottenuto l’iscrizione a:

  • -all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 5 (per il trasporto sia in c/p sia in c/t di rifiuti pericolosi);
  • – alla categoria 9 dell’albo dei Gestori (per la bonifica di siti);

– all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 10 A (per la bonifica di materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi);

– all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 10 B (per la bonifica di materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Ricordiamo che il trasporto in conto proprio (sia di merci sia di materiali di risulta edili non pericolosi) soggiace (ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 298/1974) a licenze per l’autotrasporto di cose in conto proprio per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t. e più precisamente:

– la licenza è rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare;

– il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere di un’apposita Commissione (art. 33, L. 298/74).

Per l’effettuazione dei trasporti di cose/rifiuti per conto di terzi, invece è necessario che l’imprenditore sia iscritto anche all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia altresì ottenuto apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 41 della Legge n. 298/1974.

TI É PIACIUTA QUESTA NEWS?

RESTA IN CONTATTO PER RICEVERE AGGIORNAMENTI GRATUITI

Lascia un commento

Invia messaggio
Ciao,
come possiamo aiutarti ?
Call Now Button