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INASPRIMENTI CONTROLLI SICUREZZA Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 / Decreto Legislativo 146/2021

Tempo di lettura: 4 minuti

L’ispettorato del lavoro ho fornito i primi chiarimenti sulle modifiche apportate dal d.l. 146/2021. Tale provvedimento è in fase di conversione, pertanto l’ INL si riserva di un successivo intervento di rivalutazione delle modifiche.

La circolare fornisce indicazioni riguardanti le condizioni in cui si adotta il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (art. 29, comma 1 del DL 81/2008)

Nel caso di mancata redazione del DVR il provvedimento ha decorrenza immediata.

Inoltre, la mancata elaborazione del DVR sarà oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo (cfr. art. 29, comma 1 TUSL eccetto aziende per le quali è previsto soltanto la pena dell’arresto).

Qualora venga dichiarato che il DVR si trovi in luogo diverso, sarà approvato il provvedimento con decorrenza differita alle ore 12.00 del giorno lavorativo successivo. Entro questo termine il datore di lavoro dovrà esibire il documento con “data certa” antecedente al provvedimento interdittivo. Solo in questo caso il provvedimento verrà annullato. Resta invariata la contestazione della sanzione amministrativa da 2.457,02 a 8.108,14 euro.

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

Il provvedimento verrà applicato solo nel caso di mancata elaborazione del Piano di Emergenza.

Mancata formazione ed addestramento

Il provvedimento trova attuazione solo quando non viene fornita la documentazione che attesta la partecipazione obbligatoria del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento nei seguenti casi previsti dal TUSL:

· Art. 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);

· Art. 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);

· Art. 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);

· Art. 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);

· Art. 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).

Il lavoratore, nel frattempo, non potrà essere adibito alla mansione per cui si è riscontrata la violazione.

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

Il provvedimento di sospensione va utilizzato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone informazione al RLS

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

La sospensione viene adottata solo nel caso in cui non è stato elaborato, ai sensi dell’art. 96, comma 1 lett. g) del TUSL, il POS (art. 89, co. 1 lett. h).

In tal proposito, si ricorda che l’obbligo di redazione del POS non è previsto in caso di “mere forniture di materiali o attrezzature”.

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

Si applica la sospensione esclusivamente quando si accerta (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) l’assenza di consegna al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto. Il provvedimento non è applicato nel caso in cui i lavoratori non abbiano utilizzato i dispositivi forniti.

Mancanza di protezioni verso il vuoto

La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

Si ricorre al provvedimento quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Si applica il provvedimento in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai rischi.

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

Il provvedimento trova applicazione nel caso di l’assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Si adotta il provvedimento di sospensione nel caso in cui si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi a indipendentemente dal soggetto che abbia concretamente posto in essere la condotta.

Per tutte le violazioni sopra citate le condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione sono:

  • Fornire la documentazione attestante la regolarità dell’illecito
  • Pagamento della sanzione.

 
Il personale ispettivo provvederà ad adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e ss. del d.lgs. 758/1994, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili alla predetta procedura.

Nel caso di personale “in nero” Restano ferme le competenze alla adozione del provvedimento in caso di utilizzazione di personale “in nero” da parte del personale ispettivo “ordinario” e appartenente ai ruoli INPS e INAIL, così come del resto avveniva sulla base della nota prot. 5546 del 20 giugno 2017.

Fonte: INAIL

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