Con la conversione del Decreto Legge 21 ottobre 2021 n.146 sono state previste, tra le altre novità, delle modifiche importanti al D.lgs. 81/08. Ci soffermiamo nell’indicarvi in sintesi le modifiche apportate nella gestione dei preposti.
Di seguito riportiamo in sintesi le principali modifiche nella gestione dei preposti:
- Le aziende hanno l’obbligo di individuare il preposto o i preposti per effettuare le attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del D.lgs. 81/08.
- Effettuare una nomina o una nuova nomina che sia armonizzata a quanto indicato nella nuova normativa. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
- I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle sue attività.
- l’Art 26, relativo ai contratti di appalto (DUVRI), verrà integrato con l’obbligo in capo ai datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il nominativo del proprio personale che svolge la funzione di preposto.
- Creare una procedura per l’attività di vigilanza del preposto (checklist comportamentale, modalità di intervento sul comportamento non conforme, checklist per verifica di deficienze di mezzi e attrezzature di lavoro*, modalità di interruzione temporanea dell’attività del lavoratore e di informazione ai superiori). Il preposto potrà sospendere i lavori in caso di gravi deficienze e situazioni di grave rischio
- Le aziende dovranno trovare una modalità da parte del dirigente/preposto di vigilare su quanto previsto al punto precedente attraverso delle riunioni, dei report, ecc
- Formazione dei preposti sulla procedura, strumenti di cui al punto precedente, e gestione del feedback al comportamento dei colleghi. I corsi di aggiornamento dovranno essere svolti interamente in modalità presenza e dovranno essere ripetuti con cadenza almeno biennale.
Ricordiamo che si deve procedere con le modifiche al DVR entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme, cioè entro fine gennaio 2022.
SANZIONI
La mancata identificazione del responsabile da parte del datore di lavoro e del dirigente è punibile ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 5, lettera a). d), che prevede l‘arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro per le infrazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a). b-bis), ovvero l’identificazione del responsabile, ma anche in relazione all’articolo 26 comma 8-bis, l’elencazione del personale che svolge la funzione di preposto al
datore di lavoro del Cliente.
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