In questo articolo parleremo di come i CAM diventano requisiti fondamentali per gli appalti pubblici.
Per prima cosa diamo una definizione a GPP (Green Public Procurement):
“l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.
Commissione Europea
Con la nuova Legge sugli Appalti (D.lgs. n. 50/2016) e le successive modifiche (D.lgs. n. 56/2017), il GPP è diventato uno strumento obbligatorio. L’art. 34 introduce l’obbligo, per l’intero valore dell’importo dell’offerta, delle “Specifiche Tecniche” e delle “Clausole Contrattuali” contenute nella Norma Ambientale Minima (CAM), “Applicabile a qualsiasi importo dell’affidamento”.
Nel caso di appalti per lavori di ristrutturazione edilizia, il CAM deve essere applicato “per quanto possibile” nelle circostanze e con le modalità previste dal decreto del Ministero dell’Ambiente.
Il CAM deve essere preso in considerazione anche quando si assegnano criteri basati su definizioni artistiche.
Il nuovo testo dell’art. 213 Codice appalti prevede il monitoraggio dell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi da parte di ANAC.
CAM – Criteri ambientali minimi
I Piani di Azione Nazionali fanno riferimento a specifici decreti emanati dal Ministero della Protezione Ambientale e stabiliscono standard ambientali “minimi” per gli appalti relativi a ciascuna delle seguenti “categorie merceologiche”:
– arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)
– edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade)
– gestione dei rifiuti
– servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)
– servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)
– elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione)
– prodotti tessili e calzature
– cancelleria (carta e materiali di consumo)
– ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)
– servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene)
– trasporti (mezzi e servizi di trasporto, Sistemi di mobilità sostenibile)
Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 (Disciplinare di Appalto), gli appalti verdi da parte della Pubblica Amministrazione (GPP) sono obbligatori. Il Decreto Legislativo prevede l’adozione di “Norme Ambientali Minime” o “CAM” contenute in documenti approvati, o da approvare successivamente con Decreto Ministeriale, per ciascun prodotto o servizio.
La stazione appaltante è tenuta ad inserire nel bando di gara almeno le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali contenute nel documento CAM. Si precisa che, nella redazione dei documenti di gara, si tiene conto anche del CAM al fine di applicare i criteri di quotazione economicamente più vantaggiosi, sulla base delle raccomandazioni già contenute nella presentazione del CAM stesso, e nella gara sono inclusi anche i criteri di aggiudicazione ivi contenuti.
Fonte Certifico
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