DECRETI RED I E RED II FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

DECRETI DA RED I A RED II – Obbligo installazione impianti FER su edifici

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Il d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (RED I), entrato in vigore a marzo 2011 viene modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (RED II – Renewable Energy Directive), entrato in vigore il 15 dicembre 2021.

DECRETO d.lgs. 3 marzo 2011 RED I – Obbligo installazione impianti FER su edifici

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

I progetti di edifici di nuova  costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei  consumi di calore, di elettricita’ e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3.

Il decreto inserisce l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Ricordiamo che, in caso di inosservanza di tale obbligo, ci sarà il diniego del rilascio del titolo edilizio.

 L’articolo 11 e l’Allegato 3 prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

  • il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  • il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  • il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

Questi obblighi non possono essere eseguiti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica, la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula: 

P= 1/K x S

S = è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è un coefficiente (m2/kW) che assume i seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i già menzionati componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

Questo obbligo non viene applicato se l’edificio è allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il  riscaldamento  degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%.

L’impossibilità tecnica di mantener fede, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

DECRETO d.lgs. 8 Novembre 2021 RED II

Il Decreto sulle fonti rinnovabili RED II introduce rilevanti novità, nuovi obblighi ma anche semplificazioni burocratiche, nella disciplina energetica.

Vengono individuati 5 criteri che sono particolarmente rilevanti per incentivare il comparto delle FER (Fonti Energetiche Rinnovabili):

1. Edifici: 60% dei consumi coperti da rinnovabili

Per gli immobili di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia, con titolo abilitativo presentato dal 13/06/2022, occorre garantire contemporaneamente la copertura tramite FER del 60% dei consumi previsti per ACS (Acqua Calda Sanitaria), climatizzazione invernale ed estiva.

Per gli edifici pubblici la percentuale sale al 65%.

2. Procedure e titoli abilitativi per installare gli impianti

Sono state presentate delle procedure omogenee per le installazioni e sostituzioni degli impianti.

Ecco due esempi:

A) Non occorre comunicazione o titolo abilitativo per l’installazione di pannelli solari termici se:

  • l’intervento rientra nella manutenzione ordinaria;
  • i collettori sono aderenti o integrati alla falda di copertura e ne mantengono inclinazione ed orientamento;
  • i componenti impiantistici non modificano la sagoma degli edifici e la superficie dei collettori non supera quella della falda.

B) L’installazione/sostituzione delle pompe di calore rientra negli interventi di edilizia libera se:

  • le PdC (Pompe di Calore) abbiano potenza termica utile nominale < 40 kW;
  • l’intervento rientra nella manutenzione ordinaria.
  • Al di fuori di queste due casistiche resta comunque necessaria la CILA.

3. Rimodulazione degli incentivi per le rinnovabili

Entro il 13/06/2022, il Ministero della Transizione Ecologia emetterà dei decreti che definiranno gli incentivi, con tariffa erogata dal GSE, per chi installa Fonti Energetiche Rinnovabili

4. Fotovoltaico al posto dell’amianto

Non sarà più necessario che la superficie di bonifica dell’amianto coincida con quella di installazione del fotovoltaico, ma basterà che l’impianto sia installato sul medesimo immobile o in altri edifici catastalmente confinanti.

Gli impianti fotovoltaici potranno infine occupare una superficie maggiore di quella della copertura in amianto rimossa.

Fonte Certifico

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