RIFIUTIDA COSTRUZIONE: NUOVO DECRETO

RIFIUTI DA COSTRUZIONE: NUOVO DECRETO

Tempo di lettura: 4 minuti

Decreto del Regolamento EoW, versione 15 luglio 2022, Prot. n. 278.

Il 15 luglio 2022, il ministro della transizione ecologica ha firmato il decreto riguardante il regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il DM entra in vigore il 04/11/2022.

Di fatto i materiali residui dalle attività di demolizione e costruzione, gli inerti di origine minerale, smettono di essere considerati rifiuti per poter entrare in un ciclo di recupero.

Si tratta di fatto di un regolamento in materia di “end-of-waste” che stabilisce innanzitutto quali rifiuti rientreranno nel provvedimento, i criteri di conformità da rispettare per poter cessare di essere rifiuto e gli scopi specifici di utilizzabilità elencati nell’Allegato 2 come la destinazione quali sottofondi stradali, piuttosto che riempimenti o confezionamento di calcestruzzi.

Il D.L. è composto da 8 articoli e 3 allegati e contiene la procedura per la produzione di aggregati riciclati a seguito del trattamento dei rifiuti da C&D.

ART. 1: Oggetto e finalità

Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

ART. 2: Definizioni

Il secondo articolo riporta le seguenti definizioni:

  • rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione
  • altri rifiuti inerti di origine minerale
  • rifiuti inerti
  • aggregato recuperato
  • lotto di aggregato recuperato
  • produttore di aggregato recuperato
  • dichiarazione di conformità
  • autorità competente

ART. 3: Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

Ai sensi dell’articolo 1 ed articolo 184-ter del dlgs n. 152/2006, i rifiuti inerti cessano di essere qualificati in quanto tali e sono, invece, qualificati come “aggregato recuperato” se l’aggregato recuperato rispetta i criteri elencati nell’Allegato 1.

Si tratta, in totale, di 29 parametri da rispettare, con unità di misura e concentrazione limite, come nell’allegato.

ART. 4: Scopi specifici di utilizzabilità

L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici (elencati nell’Allegato 2), ossia:

  • la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
  • la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
  • la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
  • la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  • la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
  • il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

ART. 5: Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

In capo al produttore del materiale edile recuperato, destinato alla produzione di aggregato recuperato, ci sono i seguenti obblighi da assolvere in conformità a quanto previsto dagli articoli 184-ter, comma 5, 188, comma 4, e 193 del dlgs n. 152/2006:

  • attribuire i Codici dei rifiuti;
  • indicare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti;
  • compilare il formulario di identificazione del rifiuto;
  • presentare la dichiarazione.

In particolare, il rispetto dei criteri è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del dpr n. 445/2000), redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.

Tale dichiarazione dovrà essere redatta utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 ed inviata all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, territorialmente competente.

Il produttore dovrà conservarla per 5 anni presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale (anche in formato elettronico) a disposizione di eventuali controlli da parte delle autorità.

Infine, ai fini della prova della sussistenza dei criteri, il produttore di aggregato recuperato conserva per cinque anni, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802.

ART. 6: Sistema di gestione

Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.

ART. 7: Monitoraggio

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Mite acquisisce i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite; qualora fosse necessario, valuta l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di “rifiuto” dei rifiuti.

ART. 8: Norme transitorie e finali

Ai fini dell’adeguamento ai criteri (presenti nell’Allegato 1), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il produttore presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata, indicando la quantità massima recuperabile o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa.

Il provvedimento entrerà in vigore dopo 180 giorni dal la pubblicazione sul sito del MITE.

Durante questo periodo i materiali risultanti dalle procedure di recupero già autorizzati potranno continuare ad essere utilizzati.

Allegato 1

Il documento riporta:

  • l’elenco dei rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato;
  • le verifiche sui rifiuti in ingresso;
  • il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore;
  • i requisiti di qualità dell’aggregato recuperato;
  • le Norme Tecniche di riferimento per la Certificazione CE dell’aggregato recuperato.

Allegato 2

Il secondo allegato indica gli scopi per cui può essere utilizzato l’aggregato recuperato e le relative norme tecniche.

Allegato 3

Il terzo ed ultimo allegato contiene il modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Lo schema di DM prevede la necessità del possesso di una certificazione di qualità ISO 9001 volta a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all’Allegato 1, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio.

Fonte Certifico

BWB Conforma, grazie a partner altamente specializzati è in grado di fornirti tutta l’assistenza e il supporto tecnico necessari alla presentazione, gestione e ottenimento dell’agevolazione.

HAI PENSATO DI CERTIFICARE LA TUA AZIENDA ? Questo è il momento ADATTO per farlo.

I BENEFICI SONO DAVVERO MOLTEPLICI ed è sempre più richiesta, sia dai CLIENTI PARTNER che dagli ENTI !!

Scrivi alla mail segreteria@bwbconforma.it, per un preventivo sulla certificazione aziendale.

BWB CONFORMA AFFIANCA LA TUA CRESCITA E INCENTIVA IL TUO SVILUPPO

TI É PIACIUTA QUESTA NEWS?

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER E RESTA SEMPRE AGGIORNATO

Lascia un commento

Invia messaggio
Ciao,
come possiamo aiutarti ?
Call Now Button