Hai almeno un lavoratore impiegato nella tua azienda?
Possiedi un’ attività a basso rischio?
Possiedi il registro dei controlli antincendio?
Dovresti sapere che lo scorso 29 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 3 settembre 2021: criteri generali semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
Il decreto è in vigore dal 25 settembre 2022 e sostituisce completamente il “vecchio” DM 10 marzo 1998.
Guardiamo più nel dettaglio le novità portate da questo decreto
Sicuramente una delle più importanti novità del nuovo decreto è relativa al contenuto dell’allegato che riporta le indicazioni per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, con riferimento ai seguenti argomenti:
– Valutazione del rischio
– Strategia
– La gestione della sicurezza antincendio
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Ricordiamo che la valutazione del rischio d’incendio “rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato”.
La valutazione deve ricomprendere i seguenti elementi:
– Individuazione dei pericoli d’incendio
– Descrizione del contesto in cui questi pericoli sono inseriti
– Determinazione di quanti lavoratori sono sottoposti a questi pericoli
– Determinazione dei beni sottoposti a questi pericoli
– Valutazione delle conseguenze dell’incendio
– Individuazione delle migliorie che si possono effettuare per rimuovere o ridurre il pericolo
STRATEGIA
Si indica che il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) “deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio”. E l’applicazione della normazione tecnica volontaria che viene citata nell’allegato “conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non è obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari”.
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Il datore di lavoro (o il responsabile dell’attività) “organizza la GSA tramite i seguenti punti:
- adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive”;
- “verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;
- mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio
- attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza”.
- “apposizione di segnaletica di sicurezza
- gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio, pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose.
Le misure preventive minime “sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostante infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, …)”.
Mentre, per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza, “si applica il dell’art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Il decreto fornisce ulteriori indicazioni su altri aspetti della strategia antincendio:
- esodo
- controllo dell’incendio
- rivelazione ed allarme
- controllo di fumi e calore
- operatività antincendio
- sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
MOLTI SONO GLI ADEMPIMENTI e lo stress legato alla sicurezza aumenta anche per le attività che hanno rischi bassi
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